Appalti

Correttivo/2. Obbligo di iscrizione all'albo per i tecnici Pa: tutte le novità sulla progettazione

di Giuseppe Latour

Per firmare un progetto i professionisti interni alla Pa dovranno essere iscritti al loro ordine di appartenenza; non basterà più la semplice abilitazione. Il decreto correttivo al Codice appalti, nella parte dedicata a tecnici e progettazione, contiene anche una norma che potrebbe rappresentare un piccolo terremoto nella geografia dei professionisti italiani. Di fatto, chi non compare negli albi di categoria sarà costretto ad adeguarsi. La novità non è, ovviamente, la sola indirizzata ad ingegneri, architetti e geometri. Nel testo, infatti, si parla anche di decreto parametri, di concorsi, di direttori tecnici, di appalto integrato e di compensi. Mentre non c'è traccia di interventi sugli accordi quadro.

La scelta politica più rilevante del correttivo, sotto il profilo della progettazione, riguarda senza dubbio l'appalto integrato. Il divieto assoluto della prima versione del Codice viene ammorbidito di molto e, di conseguenza, la separazione tra fase di progettazione e fase esecutiva diventa molto meno netta. Le gare su definitivo potranno essere fatte anche negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni, per gli interventi urgenti e, soprattutto, per tutti gli interventi con definitivo approvato entro il 19 aprile 2016. Ci sarà una moratoria di 18 mesi per realizzare le procedure.

Tecnici Pa
Una seconda modifica pesante riguarda l'articolo 24 del Codice, nella parte che disciplina le attività di progettazione sia interna che esterna alla Pa. E riguarda tutta la filiera dei soggetti pubblici: uffici tecnici delle stazioni appaltanti, uffici consortili costituiti tra diverse Pa e organismi pubblici che agiscono "a chiamata" di un'amministrazione. In tutti questi casi i progetti già adesso devono essere firmati «da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione». Il correttivo fa un passo in più e chiede che siano «iscritti al relativo albo professionale». In pratica, tutti i molti dipendenti della Pa che oggi non sono iscritti all'ordine dovranno correre ai ripari, sopportando i relativi oneri, se vogliono firmare per conto della pubblica amministrazione.

Parametri
Visto che il mercato sembra avere ormai digerito il vincolo, poi, dovrebbe diventare obbligatorio il riferimento al decreto parametri. Un'altra modifica, infatti, stabilisce che le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, saranno utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Nella precedente versione era presente un "possono" che annacquava di molto il riferimento. Dal 19 aprile prossimo, anche grazie alle prese di posizione dell'Anac, potrebbe cambiare tutto.

Un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Quindi, il pagamento della prestazione andrà garantito, senza fare ricorso a scorciatoie diventate sempre più frequenti negli ultimi anni. Seguendo la stessa filosofia, vengono vietate le forme di sponsorizzazione.

Direttori tecnici
Riguarda direttamente i professionisti anche una norma chiesta a gran voce dalle imprese e inserita all'articolo 84 del Codice: incide sul tema dei direttori tecnici. I soggetti che alla data di entrata in vigore del Codice «svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici» con un'esperienza almeno di cinque anni «possono continuare a svolgere tali funzioni». Vengono, così, blindati i professionisti non laureati.

Concorsi di progettazione
Ci sono, poi, le correzioni sui concorsi di progettazione. Con il correttivo arriva una nuova spinta ad utilizzare questo strumento. La misura più importante in questo senso riguarda l'obbligo per le amministrazioni di assegnare l'incarico al vincitore della competizione. Il vincolo scatta in tutti i casi in cui il progetto non viene sviluppato all'interno dell'amministrazione, ma solo se il vincitore è in possesso dei requisiti previsti dal bando e se la Pa ha previsto questa possibilità nel bando stesso. Dovrebbero così cadere le ipotesi in cui le amministrazioni si riservano di affidare gli incarichi ai vincitori salvo poi scegliere diversamente. C'è poi una misura destinata a semplificare la vita ai concorrenti, coordinando il sistema con le nuove regole sui livelli di progettazione. Si stabilisce, infatti, un doppio step per sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che può essere richiesto a chi partecipa a un concorso per la progettazione di opere pubbliche. Architetti e ingegneri in gara potranno limitarsi a presentare un più snello documento di fattibilità delle alternative progettuali. Solo chi sarà premiato come vincitore dovrà sviluppare gli ulteriori documenti necessari a trasformare il documento in un vero e proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Accordi quadro
Infine, un'indicazione sugli accordi quadro. I professionisti, infatti, avevano chiesto di escludere questa forma di affidamento per assegnare i servizi di architettura e ingegneria. Si tratta di uno strumento che rischia di ingessare troppo il mercato, favorendo solo i soggetti più strutturati. Questa richiesta, per ora, è tra le poche a non essere state accolte. Nell'ultima versione del correttivo non se ne trova traccia.

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