Appalti

Il Tar Lazio boccia il maxi global service di Roma: sfavorite le Pmi, non basta suddividere gli appalti in lotti

di Mauro Salerno

Non basta suddividere l'appalto in lotti. La distribuzione deve permettere la partecipazione individuale delle Pmi alla gara. Per questo il bando deve essere preceduto da uno studio del mercato di riferimento e deve essere adeguatamente motivato. Con questa motivazione il tar del lazio ha annullato la gara per l'assegnazione dei servizi di global service relativi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia di Roma. Per i giudici amministrativi il maxiappalto, suddiviso in cinque lotti dal valore compreso tra 34 e 45 milioni di euro, limita la concorrenza, impedendo alle Pmi di partecipare alla gara in forma singola e per questo va bocciato.

Con la sentenza n. 1345/2017 depositata il 26 gennaio il Tar Lazio torna sul tema molto delicato delle norme del codice appalti mirate a favorire la partecipazione delle Pmi al mercato dei contratti pubblici, accogliendo il ricorso promosso dalla Confartigianato Imprese Roma.

I giudici ricordano innanzitutto che sia la direttiva Ue 24/2014 che il Dlgs 50/2016 che l'ha recepita in Italia pongono tra i propri principi la facilitazione delle Pmi alle gare e anche l'obiettivo di migliorare «il livello di successo, ossia la percentuale delle Pmi rispetto al valore complessivo degli appalti pubblici». Il punto, si legge nella sentenza non riguarda «tanto la congruità del fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara quanto la logicità, in rapporto al descritto e fondamentale principio del favor partecipationis, dell'individuazione dell'oggetto dell'appalto in una pluralità di servizi per qualche verso eterogenei e di una suddivisione dell'appalto in lotti molto estesi, per i quali sono richiesti requisiti economico-finanziari di importo tale da escludere la possibile partecipazione individuale delle piccole e medie imprese».

La domanda chiave per i giudici è se la scelta di integrare in un unico appalto più servizi diversi e soprattutto la divisione dell'appalto in cinque lotti molto estesi abbia o meno avuto un impatto sfavorevole per le Pmi. «L'individuazione dell'ambito territoriale ottimale - si legge nel a sentenza - postula, soprattutto in una gara di estrema rilevanza quale quella in esame, un'articolata istruttoria ed uno specifico obbligo motivazionale, tanto più che nella stessa determina a contrarre l'amministrazione, come sopra evidenziato, ha dato atto "che l'appalto in parola è caratterizzato da una straordinaria complessità».

Anche per questo il Tar ritiene «manifestamente illogico considerare ambiti territoriali ottimali, nel senso in precedenza illustrato, lotti per l'affidamento dei quali possono concorrere individualmente soltanto poche imprese di grandi dimensioni con preclusione alla partecipazione individuale delle altre numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato».

Conseguenza: «La scelta della stazione appaltante, pertanto, ha violato il fondamentale principio del favor partecipationis limitando in modo irragionevole la facoltà di presentazione individuale delle offerte e non garantendo in tal modo né l'esplicarsi di un piena apertura del mercato alla concorrenza né i risparmi di spesa potenzialmente derivanti da una più ampia gamma di offerte relative ai singoli lotti». Inoltre «la scelta di aggregare più servizi diversi in un'unica procedura di affidamento e di suddividere un appalto di straordinaria complessità in soli cinque lotti, peraltro, non risulta preceduta da adeguata istruttoria ed è sfornita di una motivazione sufficiente, tale da dare plausibilmente conto della sua non manifesta illogicità»

La sentenza del Tar Lazio

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