Appalti

Appalti/1. Moratoria di sei mesi prima dell'entrata in vigore delle regole sui livelli di progettazione

di Giuseppe Latour

Una moratoria di sei mesi prima della piena entrata in vigore delle nuove regole sui livelli di progettazione. E una corsia preferenziale per le progettazioni affidate prima della messa a regime delle nuove norme. Il decreto ministeriale sui nuovi livelli di progettazione, chiuso il percorso davanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, si avvia verso l'approvazione finale del Mit. Anche se il suo ultimo miglio si annuncia parecchio accidentato. Il Consiglio di Stato, in un durissimo parere approvato dopo la pausa natalizia, ha infatti condizionato il via libera sul testo a una serie piuttosto lunga di modifiche. Ma non solo: il Dm dovrà anche passare dalla Conferenza unificata e da Itaca, l'istituto delle Regioni che si occupa di appalti pubblici. Quindi, le correzioni in arrivo saranno molte. Su alcuni punti, però, il decreto sembra già assestato.

Uno di questi è il periodo transitorio, regolato all'articolo 37 della versione del provvedimento uscita dal ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un passaggio strategico perché, al di là di quando sarà materialmente pubblicato il provvedimento, consente alle stazioni appaltanti di programmare meglio il loro lavoro per il prossimo futuro, introducendo in maniera morbida il sistema che, sostanzialmente, manda in pensione il vecchio preliminare. La notizia è che, dopo la pubblicazione del Dm, scatterà una moratoria di sei mesi: «Le disposizioni di cui al presente decreto – si legge - entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale». Durante questo periodo le amministrazioni dovranno affrettarsi ad aggiudicare gli ultimi progetti con il vecchio metodo, perché la norma stabilisce che «alle progettazioni affidate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro affidamento».

L'entrata in vigore del decreto andrà, quindi, trattata con grande cura, perché rappresenta una piccola rivoluzione nel sistema degli appalti. Il testo, in applicazione del Dlgs n. 50 del 2016, definisce un sistema che si articolerà su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Sono tre momenti che, in base all'articolo 4, «si sviluppano senza soluzione di continuità».
L'innovazione più grande è costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo consistente: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi successive. Quindi, il progetto di fattibilità sarà più ricco del vecchio preliminare e conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo. Dovrà anche contenere l'analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, «compresa la non realizzazione dell'intervento» e, oltre al tema dei costi, dovrà considerare gli impatti socio-economici, territoriali e ambientali.

Il cambiamento più rivoluzionario è che tutta la campagna di indagini sarà realizzata in sede di pianificazione dell'opera: analisi dello stato dell'immobile, analisi degli aspetti geologici, idrologici, sismici, verifica dei vincoli ambientali, storici e paesaggistici. Il progetto di fattibilità, poi, dovrà contenere gli studi specialistici effettuati per raggiungere una conoscenza adeguata del contesto territoriale in cui è inserita l'opera. Finisce, così, la stagione dei preliminari composti solo da indicazioni generiche. Questa revisione del primo livello porta, a cascata, conseguenze sui due livelli successivi che, scorrendo le pagine del decreto, escono alleggeriti in maniera consistente.

Soprattutto, sarà il progetto definitivo ad essere rivisto in maniera più sostanziosa. Se gli elaborati saranno grossomodo gli stessi inseriti nel vecchio regolamento appalti, il perimetro del definitivo risulterà complessivamente più ridotto, dal momento che una parte della progettazione di secondo livello transiterà sul primo. L'articolo 16, in questo senso, spiega che «il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica». Eventuali modifiche devono essere «specificamente motivate dal progettista». Discorso diverso per il progetto esecutivo. Il terzo livello di progettazione resterà simile al passato nel suo impianto generale, ma sarà corretto seguendo un'indicazione dell'articolo 23 del Codice, che sollecita «la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere». Quindi, dovrà contenere un piano di manutenzione dell'opera che programmi l'attività destinata a mantenere nel tempo la sua funzionalità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©