Appalti

Lavori specialistici, in vigore da oggi le novità: due categorie in più e il nodo dei subappalti

di Laura Savelli

Da oggi, scattano le nuove regole sulle categorie superspecialistiche. A distanza di quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, entra infatti in vigore, per le gare che saranno bandite d'ora in avanti, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 248 del 10 novembre 2016, chiamato dall'articolo 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 a definire l'elenco delle cosiddette opere che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nonché i relativi requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

Le regole generali
Nella definizione delle norme regolamentari, il provvedimento del Mit esordisce, riproducendo in prima battuta quanto già disposto dal Codice, con riferimento al fatto che, per tali opere, non è consentito il ricorso all'avvalimento, nel caso in cui il valore della singola categoria superi il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori. Pertanto, aldilà dei dubbi sulla tenuta comunitaria di tale previsione, le opere superspecialistiche possono essere affidate ad imprese ausiliarie, solo se singolarmente di importo inferiore alla soglia percentuale fissata dal Dlgs n. 50/2016.

A seguire, il decreto conferma la regola tradizionale, già anticipata dal comma 5 dell'articolo 105 del Codice, in base alla quale tali categorie possono essere subappaltate entro il limite massimo del trenta per cento del loro importo, e non possono, senza ragioni obiettive, essere suddivise. E ciò, sempre sul presupposto che la singola lavorazione abbia un'incidenza superiore al dieci per cento sull'importo totale dei lavori (anziché al quindici per cento, come nella previsione passata dell'articolo 37, comma 11, del Dlgs n. 163/2006).

I nodi del subappalto
A tal ultimo riguardo, arriva però un'importante precisazione dal Mit: le quote percentuali di ogni categoria superspecialistica, da affidare in subappalto, non debbono essere computate ai fini del raggiungimento della soglia generale di subappaltabilità, fissata dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice nella misura complessiva del trenta per cento. E ciò, sembra essere coerente con quanto disposto da tale ultima norma, laddove stabilisce che, «fatto salvo quanto previsto dal comma 5» (vale a dire nel caso delle opere superspecialistiche), l'eventuale subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo dei lavori.

A destare qualche perplessità, è invece la base di calcolo della quota subappaltabile delle diverse categorie di lavorazione. Da un lato, infatti, la regola generale consente il ricorso al subappalto nel limite massimo del trenta per cento rispetto all'importo contrattuale dei lavori, e quindi sulla base dell'offerta avanzata dall'impresa; mentre, dall'altro lato, ossia con riferimento alle categorie superspecialistiche, il subappalto sembra essere ammesso - come confermato anche dal decreto - entro il trenta per cento dell'importo della singola lavorazione, e cioè del valore desumibile dalla base d'asta. E questa impostazione potrebbe generare un duplice ordine di problemi: innanzi tutto, rispetto alle categorie superspecialistiche, renderebbe difficile individuare in fase esecutiva l'esatta quota che può essere affidata in subappalto, essendo quest'ultima stata calcolata rispetto agli importi a base d'asta, e non rispetto a quelli contrattuali; ma, le stesse difficoltà potrebbero essere riscontrate anche per le altre lavorazioni, in quanto, ai fini di una corretta individuazione della quota subappaltabile, bisognerebbe decurtare l'importo delle categorie superspecialistiche dal prezzo contrattuale.

Due categorie in più
Quanto invece alla elencazione delle lavorazioni, il decreto ministeriale non introduce particolari novità, nel senso cioè che l'articolo 2 del provvedimento conferma in buona sostanza le categorie individuate dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 47/2014, prevedendo in aggiunta le sole OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno).

I requisiti di specializzazione
In ultima battuta, il decreto ministeriale provvede alla definizione dei requisiti di specializzazione di cui debbono essere dotate le imprese per l'esecuzione delle categorie superspecialistiche e che, in quanto tali, debbono essere dimostrati - presumibilmente - in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione.
In realtà, con riferimento a tale aspetto, le indicazioni del Ministero riprendono - seppur in parte - i contenuti dell'articolo 79 del Dpr n. 207/2010. Nello specifico, infatti, l'articolo 3 del decreto chiede alle imprese, che intendano qualificarsi nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, di provare di avere a disposizione un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria, analogamente a quanto disponeva l'articolo 79, comma 20, del Regolamento; così come, alle imprese che vogliano conseguire la qualificazione nella categoria OG 11, viene richiesto il possesso dei requisiti speciali per una quota almeno pari al quaranta per cento nella categoria OS 3, e al settanta per cento nelle categorie OS 28 e OS 30: il che, equivale ad affermare nuovamente quanto stabiliva in passato il comma 16 dell'articolo 79. Di conseguenza, resta confermata anche la regola in base alla quale l'impresa qualificata in OG 11 può eseguire anche le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta: ragion per cui, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla OG 11 continueranno ad indicare, oltre all'importo complessivo dei lavori riferiti a tale categoria, anche gli importi riferiti a ciascuna delle altre lavorazioni relativi alle OS 3, OS 28 e OS 30.

Sotto il profilo dei requisiti di specializzazione, si affaccia una sola novità, riguardante le imprese che richiedono di essere qualificate nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32. A tali operatori, infatti, il decreto del Mit chiede infatti di avere, nel proprio organico, personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e la messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori; in via ulteriore, è richiesto, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, anche il possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Niente terna per gli specialisti
Nulla dice infine il decreto rispetto all'indicazione della terna di subappaltatori per tali categorie. In realtà, al riguardo, il comma 6 dell'articolo 105 prevede che i nominativi dei tre subaffidatari debbano essere forniti dai concorrenti solamente nei casi in cui l'appalto sia di importo superiore alla soglia comunitaria e non richieda una particolare specializzazione. Pertanto, considerato tale ultimo presupposto, la soluzione sembra essere offerta con sufficiente certezza dalla medesima norma: la terna non deve essere indicata anche con riferimento alle categorie superspecialistiche.

Il decreto sulle opere superspecialistiche

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