Progettazione

Terremoto/1. In vigore l'ordinanza sull'elenco dei progettisti: limite (derogabile) agli incarichi

di Massimo Frontera

Sono in vigore le regole per l'iscrizione nell'elenco unico dei professionisti che intendono acquisire incarichi per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia danneggiate dal sisma. Il Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, ha infatti pubblicato l'apposita ordinanza che fissa i limiti degli incarichi che si possono acquisire nel cratere, i costi delle prestazioni tecniche (ordinarie e specialistiche) coperte dal contributo pubblico e indica infine i requisiti richiesti ai professionisti per l'iscrizione nell'elenco. Ora manca solo l'avviso del Commissario Errani che apre concretamente lo sportello (on line) per le richieste di iscrizione.
La misura passa attraverso una collaborazione con le associazioni rappresentative dei progettisti, definita da un protocollo sottroscritto con la rete delle professioni tecniche, che è parte integrante dell'ordinanza.

Sul delicato punto che riguarda il limite alla cumulabilità degli incarichi, da una parte l'ordinanza fissa un tetto massimo di riferimento, pari a un massimo di 30 incarichi per un valore dei lavori che comunque non può superare i 25 milioni di euro. Poi però prevede delle percentuali di "sforamento" a questo tetto - variabili tra il 20% e il 35% - in funzione della struttura e composizione dello studio o della società di ingegneria.
Ma soprattutto consente la possibilità di derogare a questi ulteriori livelli massimi, "ad personam" con provvedimento commissariale nel quale vengono indicati, per il singolo studio o società, i massimo livello di incarichi che si può acquisire.
Si legge infatti al paragrafo 6 del protocollo d'intesa Commissario-Rpt: «Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, può essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell'elenco speciale, l'assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2». «Il professionista - si legge sempre nel protocollo d'intesa - è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti».

L'ordinanza indica i vari casi in cui al professionista può essere rifiutata l'iscrizione oppure i casi in cui viene cancellato o sospeso dall'elenco. «Il Commissario - si legge all'articolo 6 dell'ordinanza - dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto (...) nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES».
«L'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico», si legge ancora a proposito di eventuali infrazioni.

Se il professionista non consegna il progetto entro i termini scatta la risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun compenso: «L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta». I termini massimi per l'esecuzione dei progetti saranno definiti con una successiva ordinanza di Errani.
Il protocollo stipulato dovrà essere ratificato dai singoli consigli e ordini nazionali dei professionisti.


Un osservatorio bilaterale per la vigilanza
I protocollo dà anche vita a un «Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti», composto da tre rappresentanti della struttura commissariale e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni tecniche.

Tra i compiti dell'osservatorio c'è quello di proporre al Commissario «le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica».

L'ordinanza n.12 di Errani sull'elenco speciale dei professionisti abilitati svolgere servizi tecnici per la ricostruzione nelle aree del cratere

Lo schema di contratto per la progettazione degli interventi della ricostruzione privata

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