Appalti

Operativo dal 19 gennaio il decreto che allarga il «club dei superspecialisti»

di Mauro Salerno

Scatteranno il 19 gennaio le novità sulla qualificazione delle imprese «superspecialistiche». È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 3 del 4 gennaio 2017) il decreto del ministero dell'Infrastrutture (n.248 del 10 novembre 2016) che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad lato contenuto tecnologico.

In particolare, il provvedimento, previsto dall'articolo 89, comma 11, del codice appalti serve a dare attuazione alla norma che vieta il prestito di requisiti tra imprese (avvalimento) quando in ballo c'è l'esecuzione di opere ad «elevato contenuto tecnologico» o di «rilevante complessità tecnica» di importo superiore al 10% del «valore totale dei lavori». In questo caso, se il titolare dell'appalto è sprovvisto di qualificazione scatta l'obbligo di costituire un'Ati verticale con l'impresa abilitata. Per queste opere infatti il subappalto è ammesso solo fino al 30% (articolo 105, comma 5) e «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso». Da notare che, come chiarito dallo stesso provvedimento (articolo 1, comma 2) , la quota di subappalto relativa all'assegnazione delle opere superspecialistiche non è computato «ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice». Vale a dire il tetto del 30% del valore del contratto entro il quale è ammesso il subappalto.

Nel merito, il provvedimento conferma l'impianto del sistema di qualificazione introdotto con il decreto 47/2014 che aveva ridotto in modo significativo il numero delle opere super-specialistiche a qualificazione obbligatoria. Con una novità su tutte: l'aggiunta di ulteriori due categorie (barriere paramassi OS12-B e strutture in legno, OS32 ) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Inoltre, il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Un punto, quello dei requisiti di specializzazione, su cui non sono mancate obiezioni da parte degli addetti ai lavori. In particolare i dubbi sono relativi al soggetto che sarebbe deputato a verificare l'esistenza di questi requisiti. Non sarebbe infatti chiaro infatti se si tratta di parametri da valutare in fase di qualificazione da parte delle Soa o in sede di gara da parte delle stazioni appaltanti.

Le disposizioni contenute nel decreto varranno solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Previsto anche un «periodo di monitoraggio» di dodici mesi durante il quale il ministero verificherà gli effetti sul mercato delle nuove norme in vista di un eventuale aggiornamento.

Il decreto delle Infrastrutture sulle opere superspecialistiche

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