Appalti

Illeciti professionali, operativa la bussola di Cantone per escludere le imprese con macchie sul curriculum

di Mauro Salerno

Diventano operative le indicazioni dell'Anac sulle esclusioni dalle gare delle imprese e dei progettisti con il curriculum macchiato da «gravi illeciti professionali». Anche le linee guida n.6 dell'Anticorruzione, approvate a metà dicembre con la delibera n.1293/2016, sono sbarcate in Gazzetta Ufficiale (n.2 del 3 gennaio 2017).

Salgono così a sei i provvedimenti di attuazione della riforma appalti definitivamente operativi.

Applicazione estesa ai contratti sottosoglia, ai subappaltatori, alle imprese ausiliarie in caso di avvalimento e agli errori di progettazione sono le novità principali inserite nell'ultima versione del testo, aggiornata dopo il passaggio in Consiglio di Stato. Il documento definitivo riporta anche la precisazione dei soggetti sui quali devono scattare le verifiche e sulle dichiarazioni da includere nel Documento di gara unico europeo (Dgue) da parte delle imprese oltre che chiarimenti sulle procedure di verifica da considerare a carico delle stazioni appaltanti.

Le linee guida confermano in tre anni del periodo massimo di esclusione dalle gare, ma a partire dall'iscrizione del caso nel casellario informatico dell'Autorità (o dalla data del provvedimento di condanna non definitivo) e non dalla data di commissione del fatto come invece chiedeva il Consiglio di Stato.

Il testo definitivo delle linee guida amplia non solo il novero dei soggetti inclusi nel campo delle verifiche da parte delle stazioni appaltanti. Come anticipato, i motivi di esclusione per gravi illeciti professionali si applicheranno anche ai subappaltatori e alle imprese ausiliare in caso di avvalimento. Soprattutto nel campo degli inadempimenti rilevanti ai fini dell'esclusione il testo definitivo include anche gli errori progettuali imputabili all'esecutore che hanno comportato varianti durante l'esecuzione di appalti integrati di progetto e lavori e gli errori progettuali che hanno condotto allo stesso esito (variante) imputabile al progettista aggiudicatario di concorsi o gare di progettazione.

L' Anac ribadisce poi che l'esclusione motivata per carenze negli appalti e illeciti commessi con l'intenzione di condizionare le gare può scattare anche per fatti commessi in appalti non di diretta competenza della stazione appaltante che si trova a decidere sul caso. Inoltre, ricorda l'Autorità, gli esempi riportati nelle linee guida servono solo a dare una bussola alle amministrazioni che possono anche dare rilievo altri comportamenti da sanzionare «purché oggettivamente riconducibili» alle indicazioni previste dal codice appalti .

Per approfondire i contenuti del provvedimento rimandiamo all'articolo firmato da Roberto Mangani, pubblicato in questa stessa edizione del quotidiano digitale.

Ora bisogna vedere come queste linee guida che toccano uno dei punti da sempre più controversi dei rapporti tra Pa e imprese saranno digeriti dal mercato. E soprattutto come saranno valutate dai giudici amministrativi. Come dimostra il caso del Tar Campania - di cui parliamo in un altro articolo di questa edizione - il rischio di esiti controversi , almeno in una fase iniziale, è (purtroppo) dietro l'angolo.

Le linee guida Anac n.6 sui «gravi illeciti professionali» pubblicate in Gazzetta

Il quadro delle linee guida approvate e i in corso di approvazione da parte dell'Anac

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