Appalti

Precontenzioso, tutte le imprese devono avere le stesse informazioni per partecipare a un appalto

di Giuseppe Latour

Impossibile assegnare punteggi aggiuntivi ad elementi che recano migliorie non richieste dalla documentazione di gara. L'Anac, con la delibera n. 1264 del 2016, afferma un principio importante: tutte le imprese devono essere messe in condizione di partecipare a un appalto con le stesse informazioni. Modificare in corsa i criteri di valutazione delle offerte crea fatalmente disparità. Al di là del merito, però, è importante lo strumento stavolta utilizzato dall'Autorità guidata da Raffaele Cantone: si tratta di un parere di precontenzioso vincolante, ai sensi dell'articolo 211 del nuovo Codice, con il quale le parti possono scegliere di evitare un faticoso (e costoso) giudizio davanti al tribunale amministrativo.

La questione, nello specifico, riguarda una gara assegnata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice, in maniera inconsueta, ha infatti deciso di assegnare un punteggio extra alle offerte "recanti migliorie non richieste dal disciplinare". Non è chiaro se questo tipo di condotta sia legittima e come, in caso di illegittimità, vadano ricalcolati i punteggi. La decisione è stata affidata all'Anac dall'impresa e dalla stazione appaltante.

Per risolvere il problema, l'Autorità ha esaminato invito e disciplinare di gara, analizzando gli elementi da tenere in considerazione per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica: per ognuno di essi c'è una descrizione precisa e un range di punteggio attribuibile. Stando ai verbali di gara, solo in un momento successivo è stato deciso di riservare una quota di punteggio ad "elementi migliorativi rispetto alla richiesta". Una condotta anomala, che l'Anac giudica guardando la giurisprudenza.

Secondo il Consiglio di Stato, nelle gare pubbliche il punteggio assegnato agli elementi che compongono l'offerta deve essere determinato sulla base di criteri di valutazione prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio. «Solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali – spiegano i giudici – consente la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo». Quindi, senza presupposti chiari è impossibile effettuare verifiche successive. Soprattutto, è fondamentale che i potenziali offerenti siano messi tutti in condizione di conoscere questi criteri, prima di presentare la loro offerta. «Un'amministrazione – scrive l'Autorità – non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti».

Detto questo, nel caso esaminato dall'Autorità, «al momento della predisposizione dell'offerta i concorrenti non erano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio sarebbe stata attribuita ad eventuali migliorie proposte». L'Anac, allora, conclude che «è illegittima l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica da parte della commissione di gara, in quanto i concorrenti non erano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio sarebbe stata attribuita ad eventuali migliorie proposte». Per rimediare a questa situazione, allora, occorre «eliminare il punteggio attribuito alle migliorie offerte e conseguentemente effettuare una riparametrazione di tutte le offerte tecniche in maniera proporzionale».

La delibera dell'Anac

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