Appalti

Tar Lombardia: ok a Rup presidente di commissione gara in attesa dell'albo Anac

di Mauro Salerno

Non è ancora in vigore - e non lo sarà fino al momento della creazione dell'albo dei commissari di gara presso l'Anac - il sistema che vieta al responsabile unico del procedimento di far parte di una commissione di gara e, tanto meno, di vestirne i panni del presidente. La precisazione arriva con la sentenza numero 950/2016 (pubblicata il 19 dicembre, sezione di Brescia) dal Tar Lombardia.

Con la pronuncia i giudici amministrativi hanno bocciato uno dei motivi di ricorso di un'impresa che aveva contestato la scelta dell'amministrazione di nominare il Rup della gara come presidente della commissione giudicatrice. Secondo l'impresa il cumulo delle cariche violerebbe l'articolo 77 del nuovo codice appalti che stabilisce che «i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». Una misura che l'Autorità Anticorruzione - nelle linee guida n. 3 dedicate proprio a ruolo e compiti del Rup - interpretano chiarendo che «il ruolo di Rup è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del
Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza».

Paletti che secondo il Tar Lombardia, che ha giudicato infondato questo motivo di ricorso, non sono però ancora in vigore. «La norma dell'art. 77 - ricostruiscono i giudici - è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l'albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste». Fino ad allora, si legge ancora nella sentenza «ai sensi del comma 12, "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"». Per questo, è la conclusione, « il cumulo delle funzioni di Rup e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità».

La sentenza n.950/2016 del Tar Lombardia

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