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Terremoto/1. Delocalizzazione imprese danneggiate, arrivano le istruzioni: ecco cosa si può fare

di Massimo Frontera

Arrivano le istruzioni per la delocalizzazione delle attività economiche danneggiate dal sisma in base all'ordinanza n.9 del Commissario alla ricostruzione Vasco Errani pubblicata lunedì scorso sulla «Gazzetta Ufficiale». Le richieste possono essere presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio entro 15 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza. La finalità del provvedimento commissariale è quello di consentire la delocalizzazione temporanea, su aree pubbliche o private, al fine della ripresa immediata dell'attività produttiva «per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto».
La possibilità può riguardare tutte le imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche e agrituristiche. Le richieste vanno presentate agli uffici speciali e vengono concesse dai presidenti di ciascuna Regione, in qualità di vicecommissari. Le imprese che eseguiranno i lavori devono aver presentato domanda di iscrizione all'anagrafe antimafia unica, devono essere in regola con il Durc e devono avere le qualifiche Soa per importi superiori ai 150.000 euro.

L'ordinanza riguarda le attività «in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero». La delocalizzazione potrà essere attuata verso le seguenti destinazioni: «altro edificio agibile sito nello stesso comune; all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti; all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario».

Per le l'attività produttive che vengono trasferite in un edificio esistente nello stesso comune, l'edificio di destinazione deve essere «agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato». «Sono considerati equivalenti - spiega l'ordinanza - gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%».
Se la nuova realizzazione ricade in un'area adiacente all'edificio produttivo lesionato, il nuovo edificio potrà essere realizzato «anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali». Se ci si allontana fino a 100 metri lineari, la delocalizzazione può essere autorizzata con il parere favorevole del Comune.

Concessa anche la possibilità di "emigrare" in un diverso territorio. «In casi eccezionali - si legge sempre nell'ordinanza - qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa, in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest'ultimo».

Contestualmente alla delocalizzazione, l'imprenditore è autorizzato al trasferimento o alla installazione di materiali, attrezzature e scorte nonché all'adeguamento degli impianti (elettrico, idrico e di condizionamento). Tra le spese rimborsabili sono incluse «le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni mobili e attrezzature dall'edificio distrutto o gravemente danneggiato a quello ove si delocalizza l'attività».

L'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del commissario Errani sulla delocalizzazione delle imprese danneggiate dal sisma

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