Appalti

Corte costituzionale/2. Proventi della gestione delle case popolari da destinare solo alla manutenzione

di Giuseppe Latour

I proventi che derivano dalla gestione e della vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica devono essere destinati esclusivamente a manutenzione e acquisti di case popolari. Non sono ammesse scorciatoie, come l'utilizzo di questo denaro per ridurre il debito delle Ater. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con una sentenza (n. 273/2016), che affronta il tema delle competenze di Stato e Regioni in materia di scelte che riguardano il coordinamento della finanza pubblica.

La questione nasce da un'ipotesi di contrasto tra una legge regionale dell'Abruzzo (n. 10 del 2015) e una norma del decreto Expo (Dl n. 47/2014). La Regione stabilisce che le sue Ater (aziende territoriali per l'edilizia residenziale) dovranno programmare l'utilizzo dei proventi della loro attività secondo uno schema che assegna l'80% alla manutenzione e valorizzazione degli alloggi e il restante 20% al ripiano dei deficit finanziari delle società. La legge nazionale, invece, stabilisce che «le risorse derivanti dalle alienazioni degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente». Quindi, la quota del 20% dedicata a ripianare i debiti contrasterebbe con questa previsione.

La Corte, nella sua sentenza, spiega che questo contrasto va sanato, perché viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, potere attribuito allo Stato centrale. Per i giudici costituzionali «l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 47 del 2014, nell'imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di non depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni». Si tratta di una scelta che si colloca «nell'ambito di un più ampio disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore».

Queste scelte, allora, sono proprie della competenza del Governo. E una norma regionale «che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un diverso fine contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia coordinamento della finanza pubblica». Quindi, si configura una violazione dell'articolo 117 della Costituzione: la legge regionale dell'Abruzzo, nella parte che riguarda le Ater, è illegittima.

La sentenza n.273/2016 della Corte Costituzionale

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