Appalti

Bandi, per gli effetti della pubblicazione conta la Gazzetta italiana, non la Guce

di Pietro Verna

Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità dei bandi di gara decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Guri) e non da quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (Guce). Con l'enunciazione di questo principio il Tar Emilia Romagna-Bologna (sentenza n. 883 del 26 ottobre 2016) ha accolto il ricorso proposto da una società di servizi contro l' Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici in relazione ad un bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia per le Ausl della Regione Emilia Romagna pubblicato sulla Guce durante la vigenza del "vecchio" codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006) e successivamente pubblicato sulla Guri, ad oltre un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Ricorso con il quale la società aveva contestato di non poter partecipare alla gara per:
- la mancata applicazione alla gara dell'articolo 216, comma 1, del Dlgs o n.50/2016, a mente del quale il nuovo codice dei contratti pubblici «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore»;
- l'elevato valore dell'appalto ( 114, 9 milioni ) e la misura del fatturato richiesto.

La sentenza del Tar
La sentenza in narrativa si allinea alle precedenti pronunce dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno affrontato il problema della pubblicità dei bandi di gara in relazione alla data di applicazione di una nuova disciplina, e in cui si afferma che gli effetti giuridici che l'ordinamento riconnette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla Guri.

Indirizzo giurisprudenziale
La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio generale secondo cui gli effetti giuridici connessi dall'ordinamento italiano all'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara devono essere ricondotti unicamente alla pubblicazione effettuata nella GURI, indipendentemente dall'anteriore pubblicazione operata nella Guce (vedasi, Tar Veneto, n. 1575/2011, confermata da Consiglio di Stato n. 6028/2014 e, da ultimo, Tar Lombardia- Brescia, n.201/2015).

Di qui la conclusione dei magistrati amministrativi nel caso di specie: la gara non poteva non essere disciplinata dal nuovo testo del codice dei contratti, in quanto la pubblicazione del bando sulla Guce ha mera valenza accessoria della successiva pubblicazione sulla Guri. Inoltre - argomenta il Collegio - un elemento ulteriore a sostegno di tale conclusione è offerto dall'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo n.50/2016 , secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato d'intesa con l' Autorità nazionale anticorruzione:
- definisce gli indirizzi generali per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
- individua la data fino alla quale i suddetti atti «devono essere anche pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici»,
fermo restando che sino a tale si applica l'articolo 216, comma 11, del Dlgs 50 in base al quale resta operante il principio stabilito dall'articolo 66 ( modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi) del previgente codice dei contrati pubblici, che "aggancia" alla pubblicazione sulla GURI la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale di tali atti.

La sentenza del Tar Emilia Romagna

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©