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Consiglio di Stato: stop al Dm Anac-Mit sulla direzione lavori: testo da riscrivere

di Giuseppe Latour

Un parere favorevole con condizioni pesantissime. In pratica, serve una vera e propria riscrittura del testo. Perché, al di là delle singole questioni di merito, è stata completamente sbagliata l'impostazione del provvedimento. È la durissima presa di posizione del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale del Mit sulla direzione dei lavori e sulla direzione dell'esecuzione. Un provvedimento che, va ricordato, è di fatto in condominio con l'Anac, dal momento che l'Anticorruzione aveva il compito di proporre le linee guida che sono la base del testo.

Il rilievo centrale del parere è legato alla questione, già affrontata in passato, della natura dei provvedimenti di attuazione del Codice. Questi, secondo i giudici amministrativi, "hanno una portata di attuazione e completamento della fonte primaria. Pertanto, anche indipendentemente dal "nomen iuris" fornito dalla delega e dallo stesso codice devono essere considerati quali regolamenti ministeriali". Insomma, a nulla vale quello che sostengono Anac e Mit: tutto il pacchetto del decreto, compresa la parte scritta dall'Anticorruzione, ha valore di regolamento.

Queste osservazioni assumono rilevanza rispetto alla struttura scelta per lo schema di decreto. Questo, infatti, deve essere approvato dal Mit su proposta dell'Anac. Il risultato è che il ministero ha preparato due soli articoli, di cui il primo approva le linee guida che vengono riportate in due allegati, e uno dispone le abrogazioni. In questo modo, sul piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto ministeriale ha la forma esteriore tipica di un regolamento, diviso in articoli, mentre le linee guida allegate hanno una struttura discorsiva.

Un'impostazione che non piace al Consiglio di Stato, dal momento che – come ricorda il parere – "il compito di tali linee guida è di fornire disposizioni vincolanti che costituiscano al contempo indicazioni chiare per gli operatori". Al contrario – è il durissimo rilievo del parere -, "le presenti linee guida sono redatte in forma discorsiva ed appaiono non di rado prolisse, dispersive, ripetitive di precetti primari". La cogenza del documento, invece, dovrebbe "essere resa anche graficamente immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati".

La conclusione, allora, è che occorre una riformulazione in veste di articolato, con maggiore sinteticità, delle linee guida. E che queste "devono essere incorporate nel decreto ministeriale e non solo allegate ad esso". Questa trasformazione radicale ha una serie di conseguenze. "Occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi". Ancora, "bisogna rimuovere e modificare le previsioni che sono non conformi alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti sedi illegittime".

A queste osservazioni, poi, si accompagna un lungo elenco di rilievi di merito. Ad esempio, nel decreto viene prevista la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione, non contemplata dal Codice. Ancora, viene demandato al direttore dell'esecuzione e non al Rup il compito di definire la periodicità del rapporto. Sono, poi, necessarie correzioni nelle parti che riguardano la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Andrebbe amche meglio delimitata la prescrizione che impone al direttore dell'esecuzione all'avvio dei lavori di redigere un apposito verbale. E così via.

Infine, il parere guarda già al correttivo. La questione più importante, in questo senso, riguarda la potestà regolamentare a disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture. Secondo il Consiglio di Stato, questa previsione non è coperta da alcuna norma del Codice. "Compete al Governo, in sede di decreto legislativo correttivo, valutare se il silenzio del codice è voluto o frutto di dimenticanza, e, nel caso di questa seconda opzione, procedere alla correzione, stabilendo in quali linee guida debba trovare collocazione la disciplina della verifica di conformità".

Il parere del Consiglio di Stato sul direttore lavori

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