Appalti

L'ottovolante degli «oneri per la sicurezza» in gara: le ultime pronunce del Consiglio di Stato

di Redazione Plus Plus Diritto


Gara - Oneri della sicurezza - Omessa indicazione separata - Obbligo non specificato nella lex specialis - Esclusione automatica dell'impresa concorrente - Gara antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti - Non sussiste - Ipotesi di esclusione - Solo dopo la richiesta di soccorso istruttorio della SA - Fattispecie relativa ad aggiudicazione lavori di adeguamento sismico di plesso ospedaliero.


Il collegio non intende discostarsi dall'autorevole e recente arresto dell'Adunanza Plenaria del 27 luglio 2016, n. 19 secondo cui per le gare anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti), nelle ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato nel bando, e non sia in contestazione, dal punto di vista sostanziale, che l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l'esclusione della concorrente (ovvero dell'offerta) non può essere disposta automaticamente, ma solo dopo che la stessa sia stata invitata a regolarizzare l'omissione ovvero vi sia stata la doverosa applicazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante. (riforma T.A.R. Umbria-Perugia - Sezione 1 n. 1/2016).

Consiglio di stato, Sezione terza, 27 ottobre 2016, n. 4527

Gara - Oneri della sicurezza - Omessa indicazione separata - Obbligo non previsto dalla lex specialis - Errore scusabile - Annullamento della gara - Non necessario - In assenza di contestazione sotto il profilo sostanziale del mancato rispetto dei costi minimi della sicurezza - Riapertura del procedimento di gara per l'attivazione del soccorso istruttorio per sanare formalmente il difetto di indicazione - Esclusione - Fattispecie relativa ad appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di valorizzazione e fruizione del parco archeologico di villa romana.

La mancata indicazione degli oneri per la sicurezza, non prevista dal bando di gara, presenta i caratteri di un errore scusabile che non giustifica né l'immediata esclusione dalla gara né l'annullamento dell'aggiudicazione se non vi è contestazione, sotto il profilo sostanziale, dell'avvenuto rispetto dei costi minimi imposti dagli obblighi in materia di sicurezza del lavoro. La mancata contestazione o, in sostanza, l'avvenuto loro rispetto - esclude, la necessità di riaprire la fase procedimentale dell'evidenza pubblica ai fini dell'attivazione, ora per allora, del soccorso istruttorio per sanare il difetto di indicazione formale degli oneri di sicurezza. Si tratterebbe di un inutile e non necessario aggravamento procedurale che pregiudicherebbe la speditezza della procedura. (riforma T.A.R. Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria n. 01259/2015)

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 11 ottobre 2016, n. 4182

Gara - Oneri della sicurezza - Obbligo di indicazione previsto nel bando e dal codice degli appalti - Misura dei costi stabilita nel bando - Dichiarazione dell'aggiudicataria di esatta corrispondenza dei costi sostenuti rispetto a quelli indicati nel bando - Esclusione automatica per falsità della dichiarazione - Non sussiste - Prova - Necessità - Fattispecie relativa ad affidamento lavori di sistemazione dei tratti critici della strada consortile.

A fronte dell'obbligo di dichiarare i costi sostenuti per la sicurezza, in quanto previsto chiaramente dalla lex specialis e dal codice degli appalti vigente ratione temporis, la concorrente (poi aggiudicataria) che dichiari di sopportare costi per la sicurezza nella stessa misura di quelli indicati in via presuntiva dalla stessa lex specialis, non può essere esclusa automaticamente dalla gara. In effetti tale esatta corrispondenza non può tradursi in una falsa o mancata dichiarazione della concorrente. Del resto come l'indicazione preventiva dei costi da parte della stazione appaltante non può interpretarsi nell'imposizione di una precisa corrispondenza tra quelli indicati nel bando e quelle effettivamente sostenuti da ciascun concorrente, allo stesso modo non può desumersi, in via automatica, dall'indicazione degli stessi costi in termini identici da parte sia della stazione appaltante che dalla concorrente, che la loro commisurazione non sia stata operata in modo effettivo dall'impresa concorrente. Ed anche a voler considerare che la clausola del bando che indichi la misura dei costi per la sicurezza fosse illegittima, non potrebbe in alcun modo ritenersi, in mancanza di alcuna valida prova, che l'indicazione dei costi da parte dell'aggiudicataria non sia veritiera.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 31 agosto 2016, n. 3745

Gara - Oneri della sicurezza - Obbligo di indicazione previsto dalla lex specialis - Appalto avente ad oggetto affidamento del servizio di redazione di piano delle zone di pericolo – Natura prettamente intellettuale delle prestazioni esentate dalle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro - Esclusione.

In tema di affidamento del servizio di redazione di piano delle zone di pericolo, interessate da fenomeni di frane, pericoli idraulici e valanghe, non si è in presenza di servizi aventi ad oggetto prestazioni di natura prettamente intellettuale riservate a professionisti abilitati, per le quali non verrebbero in rilievo misure specifiche di prevenzione per la sicurezza sul lavoro se alla luce della normativa, primaria e secondaria, in materia di redazione dei piani delle zone di pericolo nonché alla luce della descrizione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto contenuta nella stessa offerta, ai fini della redazione del piano sia necessario eseguire sopralluoghi e rilievi sul campo, in zona montuosa esposta a fenomeni idrogeologici, implicante l'adozione di corrispondenti misure di sicurezza e di prevenzione antiinfortunistica a tutela dell'incolumità del personale operante in loco, imposta dall'inderogabile disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), e dunque, implicante l'obbligo di indicare i relativi costi quale componente essenziale dell'offerta economica.

Consiglio di Stato, Sezione 6 - Sentenza 13 luglio 2016, n. 3139

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