Appalti

Consiglio Giustizia amministrativa: con il nuovo codice meno rischi di esclusione per irregolarità del Durc

di Mauro Salerno

Regolarizzazione più ampia e cartellini rossi meno facili per le irregolarità contributive negli appalti. Lo ricorda il Consiglio della Giustizia amministrativa (l'equivalentre del Consiglio di Stato in Sicilia) in un parere che fa il punto sulla nuova normativa in materia di Durc, dopo l'approvazione del nuovo codice dei contratti.

Il Consiglio, coglie l'occasione di un parere (numero 1063 del 19 ottobre 2016) rilasciato in merito all'esclusione di un'impresa per Durc irregolare nella corsa all'ottenimento di un contributo pubblico, per ricordare le novità introdotte dal Dlgs 50/2016 che ha contribuito a consentire «ampiamente la regolarizzazione», riducendo «la possibilità di esclusione dei concorrenti dalle procedure»

Passando in rassegna le novità, il parere ricorda innanzitutto che « in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell'appalto». Ma in caso di Durc negativo «non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della stazione appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l'appalto (artt.30, c.5 e 105, c.9, d.lgs. n. 50/2016)». Qui la questione riguarda il cantiere: una volta aperto la stazione appaltante deve verificare prima del pagamento dei Sal la regolarità della posizione contributiva dell'impresa. In caso di lacune scatta la trattenuta e il pagamento diretto dei contributi da parte della stazione appaltante, senza però ulteriori conseguenze sul piano contrattuale.

In fase di gara, ricorda il parere, «il Durc non è più acquisito d'ufficio per verificare l'autodichiarazione in gara, ma va chiesto ai concorrenti (art. 86, c.2, lett. b), Dlgs. n. 50/2016)».

Importante la precisazione relativa al rapporto con le cause di esclusione. Resta il cartellino rosso per le «violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento (…) dei contributi previdenziali (art. 80, c.4, d.lgs. n. 50/2016)».

Quello che cambia con il nuovo codice è però la definizione delle «violazioni gravi». Il riferimento ora non è più a quelle «ostative al rilascio del Durc ai sensi dell'art. 8 Dm 24 ottobre 2007 (vale a dire gli omessi versamenti con scostamenti superiori al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore ad euro 100,00)», bensì «quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva ( Durc) di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015 (art. 80, c.4, d.lgs. n. 50/2016)». Vale a dire «le violazioni anche di natura penale elencate nell'allegato A al d.m 30 gennaio 2015».

I giudici amministrativi siciliani ricordano infatti che «non vi è coincidenza di contenuto tra il previgente art.8, d.m 24 ottobre 2007 e l'art. 8 d.m 30 gennaio 2015 ora richiamato dall'art. 80, c.4 d.lgs. n. 50/2016 ( l'art. 8, d.m 24 ottobre 2007 corrisponde invece all'art. 3, d.m 30 gennaio 2015, che non è richiamato dall'art. 80, c.4, d.lgs. n. 50 /2016)».

Il parere del Consiglio della Giustizia amministrativa sul Durc

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