Appalti

Appalti e certificazione di qualità: il quadro nelle ultime (e più rilevanti) pronunce del Consiglio di Stato

a cura di Redazione Plus Plus Diritto


Appalto pubblico - Gara - Partecipazione - Requisiti - Documenti - Certificazione di qualità - Prova del possesso - Certificazione rilasciata da organismo non accreditato -Legittimità.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara possano essere provati utilizzando tre diversi strumenti: a) certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati; b) certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; c) altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. Si tratta di strumenti utili allo stesso modo per raggiungere il risultato di poter dimostrare di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura di gara (Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2103, n. 5375). Da qui discende che la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato, non può comportare ex se l'esclusione da una procedura di gara, ma impone all'amministrazione una valutazione in ordine al concreto possesso dei requisiti in capo al concorrente; valutazione che ben può avvenire anche attraverso l'esame di tale certificazione, perché tutto quello che il legislatore ha inteso scongiurare è la sola possibilità che imprese prive dei necessari requisiti possano partecipare alla procedura di gara.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 13 ottobre 2016, n. 4238

Appalto pubblico - Gara - Partecipazione - Requisiti - Documenti - Certificazione di qualità - Data di creazione del file non coincidente con la data ufficiale della certificazione - Contraffazione ai fini partecipativi - Prova - Indagini informatiche degli organi del Nucleo di Polizia Tributaria - Elementi univoci, fortemente indizianti e non adeguatamente contestati - Esclusione dalla gara - Per carenza di requisiti - Legittimità.

Se dall'esame dei file informatici estratti dal Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza a carico della società certificatrice e dell'impresa concorrente emerge - al di là di ogni ragionevole dubbio - l'effettiva incongruenza fra le date apposte sui certificati e quelle in cui sono stati in concreto generati i file medesimi, con conseguente alterazione del contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalla società in sede di gara, sussistono, per il GA, elementi univoci e fortemente indizianti, ancorché non contestati, per dichiarare la legittima esclusione della società per carenza di un requisito essenziale. (Riforma T.A.R. Puglia, Sezione 1, n. 1213/2015)
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza 10 agosto 2016 n. 3570

Appalto pubblico - Gara - Partecipazione - Requisiti organizzativi - Documenti - Certificazione di qualità - Ricorso all’avvalimento - Ammissibilità - Ex art. 49 d.lgs. nr. 163/2006.

Anche a voler considerare la certificazione di qualità un requisito strettamente soggettivo in quanto attinente all'organizzazione dell'impresa partecipante alla gara, non si può escludere il ricorso all'avvalimento in ordine alla certificazione stessa, stante il disposto dell'art. 49, d.lgs. nr. 163/2006 che ammette l'ausilio di terze imprese con riferimento al requisito organizzativo, da interpretare come prestazione effettiva della qualità organizzativa aziendale.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 1 agosto 2016, n. 3467

Appalto pubblico - Gara - Partecipazione - Requisiti - Documenti - Certificazione di qualità scaduta nel corso della gara - Effetti costitutivi della certificazione derivanti da una nuova attestazione SOA - Esclusione - Prova del possesso - Certificazione di qualità rilasciata dall'organismo privato preposto ex art. 43 d.lgs 163 del 2006 - Ammissibilità - Applicazione del principio di continuità - Legittimità.


La prova della continuità del possesso della certificazione di qualità di cui era dotata l'impresa al momento della partecipazione alla gara e scaduta nel corso della stessa, come risultante dall'attestazione SOA inizialmente prodotta, può essere legittimamente raggiunta con la presentazione, da parte dell'impresa concorrente, della certificazione rilasciata direttamente dall'organismo privato preposto al sistema di qualità, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 163 del 2006, a seguito della richiesta di chiarimenti ex art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006, formulata dalla Stazione Appaltante. Ne discende che non può farsi discendere la decorrenza di una certificazione di qualità esclusivamente dal rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA essendo la funzione assegnata agli organismi SOA, rispetto al sistema di qualità delle imprese, di verifica e prova della certificazione, sia pure con funzione fidefacente, ma non già costitutiva della medesima certificazione.

Consiglio di stato , sezione 5 , 11 luglio 2016, n. 3053

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