Appalti

Consiglio di Stato: la certificazione di qualità rilasciata da enti non accreditati non fa scattare l'esclusione

di Pietro Verna

La certificazione di qualità rilasciata da un Ente non accreditato non è ostativa alla aggiudicazione della gara d'appalto, in quanto nulla impedisce all'impresa partecipante di poter provare la propria qualificazione con mezzi che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara. Ciò allo scopo di impedire l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici (Consiglio di Stato 4238/2016).

Con l'enunciazione di questo principio il massimo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto infondato il ricorso proposto contro la sentenza n. 1008/2016 con la quale il Tar della Campania-Napoli aveva respinto la richiesta di annullamento della delibera dell' Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli recante aggiudicazione di un appalto di manutenzione di opere murarie. Delibera che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata illegittima perché l'impresa aggiudicataria era stata ammessa alla gara nonostante non fosse in possesso di certificazioni qualità rilasciate da enti accreditati.

La pronuncia di Palazzo Spada e il nuovo codice dei contratti pubblici
La sentenza muove dagli articoli 43 e 44 del Dlgs 163/2006 (il vecchio codice appalti) in tema, rispettivamente, di norme di garanzia della qualità e di norme di gestione ambientale, in forza dei quali i requisiti per la partecipazione alla gara possono essere provati utilizzando «certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati», «certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri» ovvero «altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici» .

Ragione per la quale, secondo il Collegio di Palazzo Spada, la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare ex se l'esclusione da una procedura di gara, ma impone all'amministrazione di valutare il concreto possesso dei requisiti in capo al concorrente. Il punto però è che, come si chiarisce nel passaggio immediatamente successivo della sentenza, la valutazione imposta alla Pa «ben può avvenire anche attraverso l'esame della detta certificazione, giacché ciò che il legislatore ha inteso scongiurare è la possibilità che imprese prive dei necessari requisiti possano partecipare alla procedura di gara». Insomma, sembra di poter concludere, l'amministrazione può limitarsi a dare per buono il certificato, nonostante sia stato prodotto da un ente non accreditato.

«In assenza di indizi probatori in ragione dei quali si possa affermare il mancato possesso dei requisiti in materia di gestione ambientale da parte dell'aggiudicataria - concludono infatti i giudici -, non si ravvisa alcun uso illegittimo del potere discrezionale in capo alla stazione appaltante circa il giudizio di equivalenza delle prove offerte dall'appellata tramite la certificazione prodotta ovvero di deficit istruttorio al riguardo».

La sentenza n.4238/2016 del Consiglio di Stato

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