Appalti

Rassegna di giurisprudenza: le sentenze più recenti in materia di iscrizione alla white list

a cura della Redazione Plus Plus Diritto


Appalti pubblici - Iscrizione alla white list - Provvedimento di diniego - Illegittimità - Per deficit istruttorio - Omessa comunicazione del preavviso di rigetto del provvedimento - Impedimento alla società di fornire le eventuali circostanze sopravvenute - Natura discrezionale dell'atto di diniego - Non annullabilità del provvedimento discrezionale di diniego di iscrizione - Ex art. 21 octies, secondo comma, Legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Limiti.

E' illegittimo, per difettosa conduzione del procedimento amministrativo, il provvedimento di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), emesso in assenza dell'invio del preavviso di rigetto del provvedimento con ciò impedendo all'impresa di dare adeguato rilievo alle (eventuali) circostanze sopravvenute. E la previsione di non annullabilità del provvedimento amministrativo, di natura discrezionale, da parte Giudice amministrativo, di cui al secondo comma dell'art. 21 octies, legge n. 241 del 1990, non risulta applicabile in quanto né l'amministrazione si è preoccupata di dimostrare in giudizio la sicura inefficacia della partecipazione pretermessa né il giudice amministrativo, in assenza di espressa richiesta e di correlata dimostrazione, può, a differenza di quanto previsto nell'area dei provvedimenti vincolati, valutare d'ufficio la rilevanza in concreto della partecipazione negata, poiché ciò si tradurrebbe in una invasione della sfera di valutazione discrezionale riservata all'amministrazione

Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 20 settembre 2016, n. 3913

Appalti pubblici - Iscrizione alla white list - Provvedimento di diniego - Presupposto per la mancata iscrizione - Assidue frequentazioni con affiliati al clan camorristico - Contestate in appello dalla società - In quanto “indimostrate” - Assegnazione alla Prefettura di un termine per il deposito della relazione istruttoria con obbligo di fornire adeguata prova - Fattispecie relativa al diniego di iscrizione nella white list di cui alla legge 190 del 2012.

Viene assegnato alla Prefettura il termine di trenta giorni per il deposito della relazione istruttoria, corredata dei necessari documenti, in quanto il collegio ha ritenuto necessario acquisire “documentati chiarimenti” in merito ai rilievi svolti dalla società , nel ricorso in appello e nella successiva memoria, sulle “indimostrate” circostanze (tra le quali le “assidue frequentazioni con gli affiliati al clan camorristico”) in base alle quali è stata negata all'impresa l'iscrizione alla white list di cui alla legge 190 del 2012 con conseguente risoluzione dei contratti di affidamento di servizi pubblici.

Consiglio di Stato, Sezione 3 ,Ordinanza 31 agosto 2016, n. 3766

Appalti pubblici - Iscrizione alla white list - Provvedimento di diniego - Illegittimità - Difetto di motivazione - Non sussiste - Ampiezza della motivazione risultante da elenco di indizi e presunzioni di attività mafiosa - Sussiste - Fattispecie relativa ad iscrizione nella white list di cui all'art. 5-bis del decreto legge n. 74/2012, e nella lista dei lavori di ricostruzione post-sisma 2012, istituita con ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione dell'Emilia Romagna.

Sono legittimi, perché ampiamente motivati, i provvedimenti di diniego di iscrizione nella white list emanati dal prefetto quando tale motivazione, relativa al rischio di infiltrazione mafiosa del soggetto richiedente, si manifesti in una lunga lista di indizi ben circostanziati, con puntuali riferimenti alle fonti di informazione utilizzate (come, fra i quali, il fatto che il richiedente fosse membro di un consiglio comunale disciolto per infiltrazione mafiosa sulla base di una relazione ministeriale con un intero paragrafo dedicato all'istante, alla sua contiguità con specifici ambienti mafiosi e alla sua elezione dovuta a voti di scambio). Così come non appaiono viziati per difetto di motivazione i medesimi provvedimenti che riportino, in relazione ad uno specifico evento, ampi stralci della relazione del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, con riferimento al ruolo presumibilmente svolto dal richiedente se questo documento, a sua volta espone, dettagliatamente le risultanze di fatto e gli argomenti relativi alla loro interpretazione.

Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 9 maggio 2016, n. 1849

Appalti pubblici - Iscrizione alla white list - Provvedimento di diniego - Circostanze che meritano ponderata valutazione in sede di merito - Sospensione dell'esecutività della sentenza di rigetto - Conseguenze - Prosecuzione dell'attività della società - Rilevanza del “danno irreparabile” all'impresa nelle more della nuova udienza - Fattispecie relativa all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di società edile con interessi nella ricostruzione post sisma 2012 nella provincia di Modena.

Rientra tra i profili che meritano, da parte del collegio giudicante, una ponderata valutazione in sede di merito, con conseguente sospensione della sentenza di diniego, l'omessa comunicazione da parte della Prefettura, del preavviso di rigetto dell'istanza di iscrizione alla white list, che avrebbe consentito alla società richiedente di fornire elementi conoscitivi sulla propria attività che dovevano essere oggetto di apprezzamento discrezionale della Prefettura stessa al fine di valutare la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa tra cui il licenziamento di lavoratori sospettati di infiltrazione mafiosa assunti su autorizzazione del giudice di sorveglianza per favorirne il reinserimento sociale nonché la dichiarazione della cessazione dello stato di pericolosità sociale per almeno uno dei due disposta sempre del magistrato di sorveglianza. Altrettanto rilevante, ai fini della sospensione, la considerazione degli effetti della sentenza di diniego, che arrecherebbero un danno irreparabile all'impresa, a cui è stata negata l'iscrizione, in quanto non le consentirebbero di svolgere la propria attività edilizia, neanche con i privati che abbiano avuto contributi pubblici per la ricostruzione nell'area modenese post sisma maggio 2012.

Consiglio di stato, sezione terza, ordinanza del 6 aprile 2016 n. 1159

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