Appalti

Ricorsi, il nuovo «rito appalti» valido solo per i contratti banditi dopo il 19 aprile

di Mau.S.

Il «rito appalti» introdotto dal nuovo codice si applica solo a procedure e contratti relativi a bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, operativo dal 19 aprile. Sulla base di questo principio (contenuto nella sentenza n.1415 dello scorso 3 ottobre) il Tar Toscana boccia la richiesta di un'impresa che contestava la decisione di una stazione appaltante di ammettere alla gara una ditta concorrente.

L'impresa che ha attivato il ricorso ha fatto leva sulle nuove disposizioni previste dall'articolo 204 del codice secondo cui il provvedimento di esclusione o ammissione di un'impresa va impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito della stazione appaltante. Di qui la scelta di contestare da subito l'ammissione dell'impresa concorrente, per non incorrere nel rischio di non poter più agire trascorso il termine dei 30 giorni.

Va ricordato però che questa è una novità assoluta introdotta dal Dlgs 50. Fino al cambio di rotta deciso dal nuovo codice nessuna impresa poteva contestare davanti al Tar la scelta della stazione appaltante di ammettere un concorrente. In quanto, ricordano anche i giudici toscani, «secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza il concorrente, mentre ha interesse a dolersi della propria esclusione dalla gara ovvero di clausole impeditive della partecipazione, non è titolare di un'analoga posizione nel caso intenda contestare l'ammissione di altro partecipante dal momento che tale atto, di natura endoprocedimentale, non possiede un'autonoma lesività (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III 4 gennaio 2016 n. 10; Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2015 n. 1261; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 ottobre 2011, n. 1596)».

Dunque per il Tar Toscana va innanzitutto chiarito se il nuovo rito può essere immediatamente applicato anche alle procedure in corso oppure vada riservato solo agli appalti banditi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.

Per il collegio toscano la soluzione si trova all'articolo 216 del codice che stabilisce le norme di entrata in vigore del decreto. In quell'articolo si precisa che «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

Una formulazione che secondo Il tar non lascia spazio a dubbi, anche di fronte alla scelta diversa operata in estate dal Tar di Reggio Calabria (sentenza n. 829/2016) secondo cui, al contrario, il nuovo rito appalti introdotto dal codice « trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale».

«Il Collegio - si legge nella sentenza del Tar Toscana - non ignora la recente pronuncia di altro T.A.R, ma ritiene tali conclusioni non persuasive».

la sentenza del Tar Toscana n. 1415/2016

La sentenza del Tar di Reggio Calabria n .829/2016

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