Appalti

Esclusioni dalle gare/1. Cambiano le linee guida sui «gravi illeciti professionali»: contano solo le note sul casellario Anac

di Mauro Salerno

Mentre si allungano i tempi sul rating di impresa, l'Autorità Anticorruzione prova a stringere sulle cause di esclusione motivate dalle carenze evidenziate dalle imprese nella gestione dei contratti. Si tratta dei comportamenti previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera c) del nuovo codice appalti che fa riferimento a «gravi illeciti professionali» e propone un elenco dei casi valutabili dalle amministrazioni: dalle carenze di esecuzione di un precedente appalto arrivate fino alla risoluzione del contratto, alle condanne di risarcimento del danno, fino ai tentativi di influenzare le decisioni della Pa in gara o l'omissione di informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di gara.

Le linee guida messe in consultazione prima dell'estate hanno finalmente assunto un assetto più stabile e la bozza è stata inviata al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari per il consueto parere prima del via libera definitivo.

La consultazione degli operatori ha però lasciato più di una traccia nel testo che in molti punti è stato modificato per raccogliere le osservazioni venute dal mercato e dai agli soggetti di riferimento per il settore. Cambia anche l'impostazione generale del provvedimento, meno improntato a una formulazione "discorsiva" e più vicino a un'impostazione di tipo normativo.

Resta confermata la scelta di considerare come elementi di esclusione dalla gare le carenze relative a interventi promossi da amministrazioni diverse da quella che ha bandito la nuova gara per cui l'impresa intende concorrere. Da questo punto di vista l'Anac chiarisce innanzitutto che devono essere valutati «gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionali ». Ma questi comportamenti, viene subito specificato, «rilevano se sono sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali». Restano dunque fuori i casi episodici.

Tre sono i casi generali che la stazione appaltante dovrà valutare ai fini dell'esclusione. Le «significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto», i «gravi illeciti professionali nello svolgimento di una procedura di gara», altre situazioni «idonee a porre in dubbio l'integrità dell'operatore economico».

Per ognuna di queste situazioni l'Anac propone una serie di esempi di comportamenti scorretti da valutare ai fini dell'esclusione. Rispetto al testo posto in consultazione è stato però chiarito che trovarsi di fronte a uno dei casi citati a mo' di esempio dall'Autorità non comporta l'esclusione automatica dalla gara. Ma solo l'obbligo per la Pa di valutare se il comportamento dell'impresa è tale da metterne in dubbio l'affidabilità.

Valgono solo le notizie inserite nel casellario
Quando la Pa decide per il cartellino rosso deve darne immediata comunicazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informatico, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal codice per le mancate comunicazioni (da 250 a 25.mila euro). Importante, perché utile a fugare i dubbi sollevati dalle amministrazioni nella fase di consultazione, è la precisazione che arriva sui «mezzi di prova adeguati» a sostenere l'esclusione. La nuova impostazione prevede che gli operatori dovranno dichiarare tramite Dgue di essere in regola, mentre le Pa dovranno controllare che tutto sia ok consultando il casellario informatico dell'Autorità. A questo scopo le imprese devono inserire nel Dgue «tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità». Solo le informazioni inserite nel casellario informatico avranno «rilevanza ostativa» ai fini dell'esclusione.

La Pa potrà estrarre il cartellino rosso solo al termine di un procedimento in contraddittorio con l'impresa interessata. La sanzione dovrà essere adeguatamente motivata e non potrà avere una durata superiore ai tre anni dalla data di iscrizione nel casellario informatico. Ammesse anche le misure di «self cleaning», con cui le imprese con una macchia sul curriculum potranno dimostrare di aver adottato soluzioni utili a garantirne l'affidabilità. Queste misure devono essere indicate nel Dgue e devono essere state adottate prima del termine di presentazione delle offerte.

Le altre novità
Restano da segnalare altre correzioni di rilievo al testo posto in consultazione. Nel testo non compaiono più reati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal codice. Una scelta motivata dall'Autorità nel rispetto del divieto di gold plating ed in considerazione del fatto che il legislatore non ha inteso introdurre ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'esclusione rispetto a quelle previste tassativamente al comma 1 dell'art. 80 del Codice, nonostante fosse pervenuto un invito in tal senso anche dal Consiglio di Stato con il parere sul Dlgs. 50/2016.

Eliminato anche il riferimento ai commissariamenti per fatti di corruzione o infiltrazioni mafiose. In questo caso l'Autorità ha condiviso i dubbi emersi in sede di consultazione sul contrasto che questa indicazione avrebbe potuto suscitare nei confronti della norma del codice (articolo 80, comma 11) che consente alle società o imprese sottoposte a sequestro o confisca di poter partecipare alle gare laddove affidate a un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario.

Il quadro sulle linee guida
Con questa sono quattro le linee guida ancora in attesa dei pareri prima del via libera definitivo (le altre tre riguardano i commissari di gara, il monitoraggio Ppp e le procedure negoziate senza bando per servizi infungibili). Altre due (Rup e appalti sottosoglia) hanno terminato il giro dei pareri e attendono solo l'ok definitivo dell'Anac. Due (direttore lavori e direttore esecuzione) devono essere adottate con decreto delle Infrastrutture.

Sono invece ormai definitive e completamente utilizzabili da Pa e imprese, in quanto pubblicate sul sito dell'Autorità, le linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e sul'offerta economicamente più vantaggiosa. Mentre è tutto da riscrivere il capitolo sul rating di impresa, cui l'Autorità ha dedicato una consultazione-evento a porte chiuse lo scorso 30 settembre.

Il testo delle linee guida messo in consultazione a giugno

Il testo delle linee guida inviato a Consiglio di Stato e Parlamento per i pareri

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