Appalti

Grandi opere, avanti con il vecchio Codice se al 18 aprile era già partita la Via

di Alessandro Arona

Il Dipartimento Programmazione economica di Palazzo Chigi (che cura le istruttorie del Cipe) si era già dato una risposta sul regime da applicare (vecchio o nuovo Codice appalti) per le infarstrutture strategiche (ex legge obiettivo) già in corso approvazione, ma ora arriva una delibera ufficiale dell'Autorità Anticorruzione, la 924 del 7 settembre 2016, depositata il 15 e pubbilcata il 20. Delibera firmata da Raffaele Cantone ed elaborata dopo la richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture, presentata il 26 agosto.

La risposta al quesito, che riguardava in particolare il "che fare?" sulle opere del XI° Allegato Infrastrutture, del 2013 (considerato dal Mit «ultimo strumento di pianificazione delle infrastrutture strategiche che ha superato tutto il processo approvativo».), è sintetizzata efficacemente nelle conclusioni:

«- i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatori approvati , e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente;
- le procedure e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati successivamente all'entrata invigore del Dlgs 50/2016, rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice».

Si può trattare della stessa opera: se ha già avviato la procedura di VIA va avanti con l'iter approvativo della legge obiettivo, ma quando arriva al bando di gara comincia ad applicare il nuovo Codice.

Tuttavia, come abbiamo sottolieneato fin dall'inizio, non c'è una gran differenza nell'iter approvativo, per le infrastrutture prioritarie, tra vecchio e nuovo Codice, almeno nei rapporti Mit-Palazzo Chigi: istruttoria Mit e approvazione Cipe, anche se la differenza è che la conferenza di servizi è approvativa (e non consultiva come nella legge obiettivo), e la Via è vincolante.
Negli appalti, poi, continua a essere possibile utilizzare il general contractor (art. 194 Dlgs 50/2016), anche se il Mit propende chiaramente per l'appalto di sola esecuzione.

La delibera dell'Anac

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