Appalti

Appalti senza gara, stretta di Cantone: pronte le linee guida su beni e servizi «infungibili»

di Mauro Salerno

Basta appalti senza gara con la scusa che a fornire quel software o quel particolare servizio di manutenzione, anche edile, è soltanto un'impresa. L'Autorità Anticorruzione mette nel mirino una delle "prassi" più abusate dalle amministrazioni intenzionate ad aggirare le gare d'appalto a danno della concorrenza. Si tratta della deroga - concessa in via del tutto eccezionale anche dalle direttive europee - per i cosiddetti beni e servizi «infungibili». Vale a dire i prodotti e i servizi protetti da copyright o comunque nella disponibilità di un unico operatore. Aspetto che - quando le cose stanno davvero così - rende la gara un inutile spreco di tempo e risorse perché l'esito è scontato.

Putroppo i fatti dimostrano che quando si scopre una scorciatoia è fatale che si tenda a percorrerla anche quando sarebbe vietato. Di qui la scelta dell'Anticorruzione di inserire in una nuova Linea guida, inviata per i consueti pareri a Consiglio di Stato e commissioni parlamentari, le istruzioni che le amministrazioni dovranno seguire per sfruttare le deroghe al codice degli appalti senza incorrere in contestazioni di legittimità degli affidamenti.
I numeri diffusi dall'Anac dicono che ogni anno in Italia si aggiudicano senza pubblicità (bandi) appalti pubblici per 15 miliardi di euro. Non sempre questa scelta è motivata con il fatto che a garantire quel servizio (50% dei casi) , quel bene (40%) o addirittura un lavoro per un'opera pubblica (10% dei casi) sia una sola impresa, ma comunque gli episodi in cui questo accade non sono rari. Soprattutto, ricorda l'Authority, accade nel settori delle forniture sanitario e nel settore dell'informatica «ma una quota non trascurabile attiene ai servizi di riparazione e manutenzione», senza dimenticare il settore dei rifiuti.
Per questo Cantone ricorda innanzitutto che il ricorso alla procedura negoziata senza bando va considerata come un'ipotesi del tutto eccezionale. Come tale attivabile solo al ricorrere di alcune condizioni puntualmente riportate in questo "manuale" diretto a stazioni appaltanti e imprese.

L'Anac mette innanzitutto in guardia le amministrazioni rispetto alle giustificazioni di "comodo" finora utilizzate per sfruttare la deroga all'obbligo di indire una gara. «Poiché si tratta di una deroga è necessario che i presupposti per ricorrere alla stessa siano accertati con particolare rigore e debitamente motivati nella delibera o determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità». La prima cosa da fare è accertare fino in fondo che il bene che si intende acquistare sia a disposizione di un unico operatore. Riprendendo le considerazioni più volte riportate in sentenze della Corte di giustizia europea l'Anac chiarisce che «la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato». E non solo in Italia, ma eventualmente scandagliando anche « i mercati esteri».

Per raggiungere l'obiettivo l'Anac chiede alle Pa uno sforzo di programmazione. Ma soprattutto chiarisce che va sfruttata a fondo una delle maggiori novità introdotte dal nuovo codice degli appalti: la possibilità di avviare consultazioni di mercato prima di bandire la gara. Un'ipotesi che prima era vietata. L'analisi serve a ridurre «l'asimmetria informativa» con le imprese e anche a evitare di trovarsi incastrati in fenomeni di «lock in». Cioè l'impossibilità di sostituire il fornitore al termine dell'appalto perché, magari, costerebbe troppo.

Prima di avviare la consultazione la Pa deve informare il mercato, pubblicando un avviso almeno quantomeno sul proprio sito - in home page - dove va lasciato in bella vista per almeno 15 giorni. L'avviso deve indicare nel dettaglio le esigenze dell'amministrazione e i costi attesi. I risultati dell'indagine di mercato vanno poi riportati nella delibera a contrarre riportando anche le conclusioni che inducono a procedere con la trattativa privata. Ultime indicazioni. Primo: non vale giustificare la decisione di evitare la gara sulla base di consultazioni effettuate in passato («la dimostrazione dell'infungibilità del servizio deve essere attuale»). Secondo: nella delibera vanno anche riportati il valore stimato dell'affidamento e la sua durata. Che deve essere limitata, visto che scaturisce da una commessa affidata in deroga alle basilari regole di concorrenza.

Le linee guida Anac sulle procedure negoziate senza bando per servizi e forniture «infungibili»

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