Appalti

Anac: gara per l'appalto scaduto? Niente invito all'impresa uscente, vale il principio di rotazione

di Mau.S.

La pendenza di un procedimento penale non è un motivo sufficiente per escludere un'impresa da una gara d'appalto. Lo chiarisce il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone rispondendo a una richiesta di parere formulata dal ministero della Difesa. La sollecitazione offre all'Anac anche il destro per risolvere anche un'altra questione interpretativa in merito agli appalti. Questa volta il dubbio riguarda la possibilità di non invitare alla procedura negoziata per l'assegnazione di un appalto l'impresa che ha finora gestito il contratto, invocando il principio di rotazione degli affidamenti. Su questo punto la risposta di Cantone è positiva. Con un'unica avvertenza: la scelta di escludere l'impresa titolare dell'appalto va motivata, se questa chiede di essere invitata alla procedura.

Entrambe le questioni sono affrontate nella delibera n. 917/2016 appena diffusa dall'Autorità.

Con riferimento alla obbligo di escludere un'impresa sulla quale penda un procedimento penale, l'Anac chiarisce che «ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016, la sussistenza di un procedimento penale a carico di un operatore economico non configura una causa di esclusione dalle procedure di gara». Per far scattare il cartellino rosso non basta un processo in corso. È invece necessaria «la sussistenza a carico del concorrente di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per gli specifici reati indicati» dal codice appalti.

Rispetto alla seconda questione l'Anac chiarisce innanzitutto che «la normativa si limita a indicare che l'amministrazione aggiudicatrice proceda alla "previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"». La norma, dunque, «non esclude espressamente il precedente affidatario del contratto dalla procedura negoziata». Mentre « la giurisprudenza, nel valutare la legittimità della scelta di un'amministrazione di invitare o meno il precedente affidatario del contratto, tiene conto delle circostanze del caso concreto».

Detto questo, Cantone ribadisce che sull'applicazione del criterio di rotazione, l'orientamento dell'Autorità è restrittivo. Come si evince anche dalle linee guida sul sottosoglia nelle linee guida sul sottosoglia varate a fine giugno e ora in attesa del parere del Consiglio di Stato, la posizione dell'Anac è che «il criterio di rotazione comporta in linea generale l'esclusione dell'affidatario del contratto uscente, salvo motivare la decisione contraria nei termini indicati connessi alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del precedente contratto».

La delibera Anac n. 917/2016

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