Appalti

Sulle attività di dragaggio arriva il via libera del ministero dell'Ambiente

di Pietro Verna

Dal 21 settembre 2016 scatta la nuova normativa sulle operazioni di dragaggio. È l'effetto dei decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 172 e 173 del 15 luglio 2016 recanti, rispettivamente, il regolamento che stabilisce la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e costiere poste nei siti di interesse nazionale (Sin) di cui articolo all'articolo 5-bis della legge 29 gennaio 1994, n.84 ( "Riordino della legislazione in materia portuale") ed il regolamento che, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico ambientale, individua la procedura per l'approvazione dei progetti di dragaggio al di fuori delle aree Sin e le modalità per la gestione del materiale dragato, inclusa l'immissione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini. Sono escluse dal campo di applicazione di quest'ultimo decreto la movimentazione dei sedimenti all'interno dei porti per le attività di rimodellamento dei fondali e le operazioni di ripristino degli arenili.

Dragaggio nelle aree Sin
Il rilascio dell'autorizzazione al dragaggio è subordinato alla presentazione di un progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e territorio. Progetto che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto n.172/2016, deve contenere una serie di elementi, fra i quali:
-i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare e, ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego;
-le metodologie prescelte per l'intero processo di gestione del sedimento dragato, secondo le indicazioni dell'allegato A al medesimo decreto;
-le modalità di verifica dei fondali dragati ;
- i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi dal dragaggio in funzione delle modalità operative e gestionali prescelte;
-il progetto delle casse di colmata/vasche di raccolta o strutture destinate ad accogliere i sedimenti dragati;
-le modalità di gestione dei materiali dragati a terra ai fini del reimpiego .
Resta ferma la facoltà di entrambi i Ministeri di chiedere una integrazione della documentazione presentata, una verifica della sussistenza dei requisiti o un approfondimento d'indagine al proponente oppure una richiesta di parere agli enti deputati al monitoraggio ambientale e sanitario. E' fatta salva la facoltà della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di assoggettare il progetto a Vas. Nel quel caso il termine di 30 giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto nelle more della presentazione dello studio di impatto ambientale e del completamento della procedura di Via.

Immersione di materiali
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'autorità competente ( Regione o Ambiente), il proponente deve provvedere alla caratterizzazione, alla classificazione ed alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali secondo le modalità tecniche previste dall'allegato allo stesso decreto n. 173/2016. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo parere della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali , che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura e dei pareri delle autorità marittime delle aree interessate, fermo restando che decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta l'autorità competente provvede comunque all'adozione del provvedimento finale. Un iter simile è previsto per rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato. L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata qualora il titolare non osservi le prescrizioni ivi contenute ovvero nei casi in cui «non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste o di qualsiasi altro uso legittimo del mare». È fatta salva la facoltà dell'autorità marittima di sospendere le operazioni allorché si verifichino situazioni emergenza nell'area di prelievo/ immersione ovvero fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione.

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