Appalti

Materiali da costruzione, sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove regole Ue

di Pietro Verna

Entro il 15 marzo 2017 l'Italia deve adeguarsi al regolamento UE n.305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (vedi box). È quanto prevede l'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170 («Legge di delegazione europea 2015») che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di attuazione.
Finalità del regolamento UE n.305/2011
L' obiettivo del regolamento europeo è duplice: fissare condizioni armonizzate per la libera circolazione dei prodotti da costruzione ed assicurare una adeguata informazione alle specifiche prestazioni di tali prodotti.

Di qui la definizione di " prodotto da costruzione" (qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse) ,
l'individuazione dei «requisiti essenziali di cui il prodotto deve possedere (resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza e accessibilità nell'uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del calore; sostenibilità delle risorse naturali ) e l'introduzione della cosiddetta "Dichiarazione di prestazione» per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata. Documento, questo, che deve contenere le informazioni sull'impiego del prodotto, sulle sue caratteristiche essenziali e sulle performance di almeno una delle caratteristiche essenziali.

Il tutto nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti nazionali in seno agli organi collegiali previsti dal medesimo regolamento (Comitato permanente per le costruzioni e Gruppo di coordinamento degli organismi notificati);
- creazione di un Comitato nazionale di coordinamento e di raccordo per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti operanti nel settore e determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione degli organismi notificati;
- costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) previsto dall'articolo 29 del regolamento in questione e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione;
- individuazione presso il Ministero per lo sviluppo economico ( MISE) del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione e determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti;
-individuazione del MISE quale soggetto deputato ad esercitare la funzione di "Autorità notificante" ossia di soggetto responsabile della organizzazione e della esecuzione delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione nonché di soggetto responsabile del controllo degli organismi notificati;
- possibilità di adeguare la normativa nazionale al regolamento Ue n. 305/2011 con successivi decreti governativi;
- previsioni di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.

Delega, quest'ultima, che dovrà essere esercitata tenendo conto di due elementi. In primis delle attività svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera, in particolare, "della effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto". In secondo luogo dei principi stabiliti dagli articoli 32, comma 1, lettera d) e 33, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n.234 (" Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee"), in base ai quali il Governo può stabilire:
- la pena dell'ammenda fino a 150.000 euro o dell'arresto sino a tre anni, nei casi in cui le violazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti;
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro , nei casi in cui le violazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi;
- sanzioni penali o amministrative accessorie.

Infine il Governo dovrà anche disciplinare le procedure per la vigilanza sul mercato di cui al Capo VIII del regolamento in narrativa, secondo cui le autorità nazionali hanno l'obbligo di valutare i prodotti che potrebbero comportare rischi di mancato rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione ed imporre al produttore di soddisfare i requisiti richiesti, pena il loro ritiro dal mercato.

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