Appalti

Sicurezza, per la Cassazione la responsabilità del committente non è automatica

di Luigi Caiazza

Nei lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto di prestazione d’opera il dovere di sicurezza è riferibile al committente oltre che al datore di lavoro, che di regola è un appaltatore destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. Tuttavia questo è un principio, come rileva la Corte di cassazione con la sentenza 35185/2016 depositata ieri, che non conosce una applicazione automatica, non potendo comunque richiedersi al committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione dei lavori e sul loro andamento.

Pertanto, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non si può prescindere dal verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nel verificarsi dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta e con riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

In primo e secondo grado i proprietari di un fabbricato sono stati condannati per l’incidente mortale che si è verificato nel corso di un contratto di prestazione d’opera, durante il quale il prestatore è caduto dal tetto. I committenti, come accertato dai giudici di merito, erano perfettamente consapevoli dell’assenza di qualsiasi struttura idonea a evitare il pericolo di caduta, risultando invece escluso qualsiasi comportamento abnorme della vittima. Infatti i primi erano consapevoli che il lavoratore per eseguire l’incarico conferitogli – verificare l’idoneità dei precedenti lavori svolti sul tetto che presentava ancora delle infiltrazioni – doveva nuovamente salire sul tetto, pur in assenza di qualsiasi struttura idonea a evitare pericolo di caduta. Si è trattato quindi di un comportamento del lavoratore caratterizzato da una condotta sicuramente imprudente ma di certo non abnorme.

Con tale comportamento la Cassazione ha rilevato che la richiesta di tale intervento rivolta dagli imputati al prestatore d’opera era essa stessa fonte di pericolo, avendo richiesto a quest’ultimo, tenuto contrattualmente a garantire la qualità del precedente intervento, a intervenire nuovamente, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, specie per un soggetto privo di una reale e adeguata struttura di tipo imprenditoriale.

A questo punto appare determinante quanto statuito dalla stessa Corte, secondo cui nella scelta del soggetto cui affidare i lavori il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione agli incarichi affidati, attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, ma a fronte della presentazione di una serie di documenti connessi direttamente con la materia della sicurezza.

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