Appalti

Ok alle linee guida del Mit sul Dgue: guida passo per passo alla compilazione del modello di gara Ue

di Paola Conio e Luca leone

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a novanta giorni circa dall'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), ha ritenuto opportuno fornire delle linee guida per l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, del Documento di Gara Unico Europeo, il cui modello di formulario era stato già adottato dalla Commissione Europea con regolamento dello scorso gennaio.

Ancorché siano trascorsi circa sette mesi dall'entrata in vigore del Regolamento citato (che non necessitando di recepimento da parte dei Legislatori degli Stati membri era già operativo sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione) e tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice Contratti che, all'art. 85, ne prevede espressamente l'utilizzo, le stazioni appaltanti si erano trovate disorientate dal nuovo strumento di semplificazione, atteso che non vi era perfetta corrispondenza tra le informazioni e le dichiarazioni che gli operatori economici avrebbero dovuto rendere ai sensi della normativa nazionale e la configurazione del modello adottato dalla Commissione.

Trattandosi di un documento unico, da utilizzare in tutto il territorio dell'Unione, era comunque prevista dal medesimo Regolamento l'eventualità che si rendesse necessaria l'adozione, da parte dei singoli Stati membri, di linee guida per chiarire e rendere comprensibili alle stazioni appaltanti e agli operatori economici le relazioni esistenti tra il modello e la normativa nazionale, così da consentirne il corretto utilizzo e il contemporaneo rispetto delle previsioni del diritto interno.

Che l'operazione di adeguamento non sia intuitiva e scontata lo conferma il fatto che le stesse linee guida ministeriali prevedono la necessità di un periodo di «sperimentazione applicativa» e la conseguente eventualità di successive integrazioni e chiarimenti alle linee guida adottate. Certamente utile, tanto agli operatori economici quanto alle stazioni appaltanti, sarà l'allegato alle linee guida stesse, consistente in un modello di Dgue opportunamente integrato per tener conto delle specificità delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice contratti.

COS'È IL DGUE E COME SI COMPILA
In sostanza il Dgue è un modello di autodichiarazione resa dall'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice e, ove pertinente, di rispettare le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare a procedure di tipo ristretto o negoziato.
Il Dgue è quindi una prova documentale preliminare che l'operatore economico utilizza per la partecipazione alle gare in sostituzione dei corrispondenti certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi. Il Dgue si compone di sei parti, la prima delle quali deve essere compilata dalla stazione appaltante per individuare in modo univoco la procedura cui ci si riferisce e le altre cinque dall'operatore economico.
In caso di affidamento in lotti ci saranno tanti modelli di Dgue quanti sono i lotti, nel caso in cui i criteri di selezione siano differenti, altrimenti vi sarà un modello per ogni gruppo di lotti con criteri di selezione identici.

Per quanto attiene alla seconda Parte (dedicata alle informazioni relative all'operatore economico), le linee guida specificano che il riferimento all'iscrizione «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» deve essere inteso come fatto alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice. Pertanto, di norma le seguenti categorie di operatori economici saranno tenuti unicamente alla compilazione di questa parte e ometteranno, invece, la compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B (capacità economica e finanziaria) e C (capacità tecnica e professionale), a meno che i requisiti richiesti dalla stazione appaltante non risultino soddisfatti dalle attestazioni/certificazioni possedute, nel qual caso le pertinenti informazioni aggiuintive dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C:
• gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;
• gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (Soa), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
• gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Le linee guida specificano anche quali siano i soggetti tenuti alla compilazione del Dgue in caso di partecipazione in forma di raggruppamento (nelle sue varie declinazioni) e consorzio (anche in questo caso con le debite differenze nel caso dei consorzi stabili o costituiti tra cooperative o imprese artigiane.

DGUE E AVVALIMENTO
Nella Parte II, Sezione C del Dgue l'operatore economico indica le imprese ausiliarie e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, invece, compilano un Dgue distinto come specificato nelle linee guida.
La dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente non fa parte del Dgue e, quindi, dovrà essere resa separatamente e allegata alla restante documentazione prodotta dall'operatore economico.

DGUE E SUBAPPALTO
L'operatore che intende avvalersi dell'istituto indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, ove necessario, i subappaltatori proposti i quali, compilano un separato e autonomo Dgue fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV e se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

I MOTIVI DI ESCLUSIONE
A tali motivi è dedicata la Parte III che deve essere integrata e resa congruente con le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice.
A questo scopo, nel modello di Dgue allegato sono state inserite apposite informazioni aggiuntive e note di compilazione, quali ad esempio il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, la specifica dei soggetti cui le condanne si riferiscono e, ove si tratti di soggetti cessati, anche le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Viceversa sono state eliminate dal Dgue le ipotesi disciplinanti situazioni non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale vigente e dal Codice, quali l'eventuale stato di amministrazione controllata, gli accordi intesi a falsare la concorrenza e la cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione.
Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali, di cui all' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice, le linee guida suggeriscono di richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.
Ulteriori campi integrativi sono stati inseriti, ad esempio, per consentire alle stazioni appaltanti la valutazione dei comportamenti riparatori (c.d. self-cleaning) adottato dagli operatori

LA FORMA DELLA DICHIARAZIONE FINALE
La parte finale del Dgue contiene le dichiarazioni con le quali il dichiarante assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Anche se contenute all'interno del nuovo modello di Dgue, le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e devono, altresì, indicare anche l'Autorita' pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a comprova delle dichiarazioni.

Le linee guida sul Dgue pubblicate dal Mit

Il modello del Dgue allegato alle linee guida pubblicate in Gazzetta

Il Dgue in sintesi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©