Appalti

Nuovo codice, Cantone mette i paletti sulle opere pagate in toto dai privati: se c'è un'utilità servono le gare

di Mauro Salerno

Dopo aver espresso più di un perplessità in audizione, prima del varo finale del decreto, il presidente dell'Anac Raffaele Cantone prova a circoscrivere gli effetti di una delle tante innovazioni nascoste tra le pieghe del nuovo codice appalti. In ballo ci sono le opere completamente pagate dai privati , disciplinate, in modo a dire la verità piuttosto generico, dall'articolo 20 del Dlgs 50/2016.

Il punto è la possibilità di aggirare le gare, assegnando la realizzazione degli appalti senza applicare le procedure formali previste dal codice a fronte del pagamento delle spese da parte dei privati.

L'occasione per dettare gli indirizzi di applicazione della norma - quasi una linea guida sull'attuazione di questo nuovo istituto - è offerta all'Anac da un parere richiesto dalla regione Lombardia. In ballo c'è la realizzazione della cosiddetta «Cessanese-bis», vale a dire la viabilità speciale di Segrate in appoggio alla realizzazione di un nuovo centro commerciale di 99mila mq (15mila per il settore alimentare e il resto non alimentare). Un progetto in ballo da anni per un opera dal valore complessivo di circa 160 milioni.Westfield Milan Spa, l'operatore privato promotore del nuovo centro commerciale, propone di realizzarla a spese proprie (esclusi 20 milioni per i costi di acquisto delle aree) a fonte dell'autorizzazione ad aprire lo shopping center. La strada sarebbe proprio quella offerta dall'articolo 20 del nuovo codice. La regione Lombardia chiede se è davvero percorribile.

Con il parere arriva l'alt di Cantone. Per il presidente dell'Anticorruzione non c'è spazio per evitare le gare se il privato che realizza le opere ottiene dall'amministrazione una qualunque forma di controprestazione: non solo un prezzo, ma anche una qualunque forma di corsia preferenziale, incluse le autorizzazioni. In questo caso, infatti, si rientra in un contratto che prevede l'applicazione del codice.

«L'istituto contemplato dall'articolo 20 del Codice - si legge nel parere messo nero su bianco nella delibera n. 763 approvato lo scorso 13 luglio - non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest'ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa». Il carattere oneroso della convenzione, chiarisce il documento, «deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la convenzione ha natura contrattuale». La conseguenza è l'obbligo di gara. «Simili fattispecie - specifica infatti il parere - sono da ricondurre nella categoria dell'appalto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice».

Gli altri chiarimenti
Il parere contiene altri chiarimenti importanti sull'applicazione dell'articolo 20. Il primo è che il nuovo istituto non può avere efficacia retroattiva ma può «trovare applicazione esclusivamente alle convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso». Il secondo chiarimento riguarda l'obbligo per l'operatore privato che ottiene l'ok a realizzare le opere senza gara «di affidare i lavori a terzi, pur senza indicare le modalità con le quali tale affidamento debba avvenire».

Il terzo punto riguarda i requisiti che le imprese impegnate in cantiere devono dimostrare. Anche se la norma tace sul punto specifico, per Cantone «il soggetto esecutore dell'opera "pubblica" realizzata gratuitamente ai sensi dell'art. 20» deve comunque essere «in possesso di adeguati requisiti di qualificazione, quale principio di carattere generale, sancito nell'art. 84 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere in possesso di adeguata qualificazione».

Il parere dell'Anac sull'applicazione dell'articolo 20 del codice appalti

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