Appalti

La nuova conferenza di servizi in 45 giorni. Rappresentante unico delle Pa statali

di Giuseppe Latour

Tempi ancora più stretti per la conferenza semplificata on line, che andrà chiusa in appena 45 giorni (prima erano 60). Chiarimenti sulla disciplina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato: sarà indicato dal prefetto. E una tagliola per la fase transitoria: le norme in arrivo si applicheranno solo alle nuove procedure. Sono queste le novità più importanti del decreto sulla conferenza di servizi (Dlgs n. 127 del 2016) che, superata la trafila dei pareri e dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 162 del 13 luglio) e andrà in vigore il prossimo 28 luglio. Per il resto, vengono confermati i principi già emersi nei mesi scorsi: limitazioni al potere di veto delle sovrintendenze, riduzione del numero di partecipanti alle riunioni, tempi certi per la comunicazione dei pareri. Anche se resta un'eccezione importante. Le norme sul silenzio assenso non avranno valore per le opere sottoposte a via statale.

Conferenza semplificata
Se viene confermata la conferenza istruttoria, che resta facoltativa, per raccogliere i pareri e assumere le decisioni sugli interventi minori andrà in scena una conferenza di servizi semplificata, che diventa la modalità ordinaria. Andrà svolta in modalità "asincrona", dice il decreto, cioè senza la presenza fisica dei vari rappresentanti delle amministrazioni coinvolte attorno a un tavolo, ma con scambio di documenti via mail. La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda e deve concludersi in tempi certi. Ai partecipanti alla conferenza vengono assegnati 45 giorni (termine perentorio) per fornire il proprio parere. Rispetto alla precedente versione del decreto il termine è stato tagliato di 15 giorni. Il termine raddoppia e sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute dei cittadini. La mancata pronuncia entro il termine viene considerata alla stregua di un assenso incondizionato. Al contrario gli eventuali dissensi devono essere non superabili per portare a una pronuncia negativa. Scaduti i termini, la conferenza si conclude entro cinque giorni lavorativi con una decisione. Altra possibilità è quella di comporre gli interessi in una conferenza "simultanea", cioè con la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni.

Conferenza simultanea
Per progetti più complessi, infatti, scatta la conferenza "simultanea", in cui però la presenza contemporanea dei vari rappresentanti alle riunioni può essere assicurata anche per via telematica. Anche qui la conclusione del procedimento deve avvenire entro 45 giorni dalla prima riunione. Ciascun ente potrà farsi rappresentare da un unico soggetto. Soprattutto, però, cambierà il modo in cui lo Stato partecipa alla conferenza. Le amministrazioni non potranno partecipare in modo autonomo ma avranno un rappresentante unico, che sarà titolare dell'iniziativa amministrativa. In caso di disaccordo, le altre amministrazioni potranno mettere a verbale il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico. Una precisazione importante arriva sul rappresentante unico di amministrazioni periferiche dello Stato: sarà indicato dal prefetto.

Partecipazione dei privati
In accoglimento delle osservazioni formulate dagli organi consultivi, viene previsto che alle riunioni della conferenza possono essere invitati i privati interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

Insediamenti produttivi
Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente viene prevista una terza modalità: su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, l'amministrazione può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Autotutela
Entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza gli enti di tutela possono chiedere l'intervento del Consiglio dei ministri. Cambia così l'onere della prova. Finora, infatti era l'amministrazione procedente che doveva chiedere al Governo di intervenire per superare l'obiezione delle amministrazioni di tutela. Scatta a questo punto una procedura contingentata per superare lo stallo con vari step successivi che si susseguono a distanza di 15 giorni, invece dei 30 previsti dalla procedura precedente.

Progetti sottoposti a Via
Per i progetti da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale resta una questione aperta. In questi casi si procede con una sola conferenza di servizi da svolgere in forma simultanea. E non con due procedimenti paralleli come accaduto finora. «Qualora - spiega il decreto - un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi». Quindi, laddove non arrivino per tempo vale la regola del silenzio assenso. Con un'eccezione: resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale. Per queste opere resta il potere di veto. «Essendo venuta meno nel nuovo Codice degli appalti - spiega la relazione - la specialità della disciplina in materia di Via per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi, in accoglimento di quanto suggerito dal Consiglio di Stato, si è ritenuto di espungere il richiamo a tale disciplina».

Beni vincolati
Viene, poi, limitato il potere di veto dei sovrintendenti. Nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento.

Norme transitorie
Un chiarimento importante arriva, infine, nella parte che regole le norme transitorie. Le disposizioni del decreto, infatti, saranno applicate solo ai procedimenti avviati «successivamente alla data della sua entrata in vigore».

Il decreto legislativo sulla disciplina della conferenza di servizi

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