Appalti

Cassazione: anche l'esecutore di un appalto passibile di danno erariale

di Pietro Verna

In caso di appalto pubblico, qualora l'amministrazione utilizzi fondi comunitari, la società privata alla quale sono assegnati i lavori è soggetta al controllo della magistratura contabile e può essere condannata per danno erariale (Corte di Cassazione- Sezioni unite civili - 13 giugno 2016, n.12086). Con l'enunciazione di questo principio la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza del 21 novembre 2013, n. 1001 della Corte dei conti – Prima Sezione giurisdizionale centrale- Roma che, in conformità a quanto stabilito dalla pronuncia del 18 aprile 2011 , n. 112 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria, aveva condannato una società e i suoi dirigenti a risarcire il danno erariale arrecato alla Regione, per non aver portato a termine di un programma bonifica di un tratto di arenile finanziata con fondi comunitari. Condanna alla quale i ricorrenti si erano opposti, eccependo che la società non era concessionaria di opere pubbliche, ma mera appaltatrice e, quindi, non legata all'Amministrazione da alcun rapporto di servizio.

La sentenza della Cassazione e l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite
La pronuncia con la quale la Cassazione ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti muove dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il rapporto di servizio sussiste allorché un soggetto esterno all'Amministrazione (una società o altra persona giuridica) venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse economiche pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece. Ragione per la quale non assume rilievo che il finanziamento pubblico sia stato formalmente erogato in favore dell' Ente locale, stante il rilievo decisivo che tale finanziamento è stato utilizzato per la bonifica dell'area demaniale. Né appare esimente «il filtro formale del contratto di appalto, inserito in un progetto di riqualificazione complessiva di una zona […], rientrante nella funzione pubblica dell'Ente territoriale». Il che- evidenzia la sentenza- è in linea con l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui:
-la responsabilità contabile si radica sul presupposto dell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce danno medesimo e che tale relazione è configurabile non solo in presenza di rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla Pa, venga investito, seppure di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività della pubblica amministrazione ( da ultimo, Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 21 maggio 2014, n.11229) ;
-per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con la pubblica amministrazione, caratterizzata per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura, provvedimento, convenzione o contratto, né quella del soggetto che la riceve (ex pluris, Cassazione, Sezioni unite civili 27 aprile 2010, n. 9963).

Ciò in considerazione del fatto che, in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, il Supremo Collegio, al pari della Corte dei conti , è dell'avviso che il baricentro si sia spostato dalla qualità del soggetto privato o pubblico alla natura del danno e degli scopi perseguiti, con la conseguenza che «ove il privato incida negativamente sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione questi è chiamato a partecipare e l'incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico […] di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile».

Giurisprudenza della Corte dei conti
Sono due i punti su cui si incentra l'orientamento della magistratura contabile. Il primo. In caso di erogazione di contributi pubblici a soggetti privati, nell'ambito di un programma imposto dalla Pubblica amministrazione il privato diventa «compartecipe fattivo» dell'attività pubblica, contribuendo a realizzare le finalità perseguite con il programma stesso ed instaura, perciò, con l' ente un rapporto funzionale di servizio ( Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Reggio Calabria del 19 novembre 2013, n. 342). Il secondo punto. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non è l'utilizzo degli strumenti giuridici prescelti (di diritto privato o pubblico) o la natura (pubblica o privata) del soggetto agente, quanto l' oggettivo perseguimento dei pubblici interessi e la qualificazione pubblica delle risorse gestite (Corte dei conti, Sezione I Appello, 25 gennaio 2011, n.20 e 13 giugno 2011, n.256)

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