Appalti

Rating di impresa/1. I costruttori: ok in fase di qualificazione, non in gara

di Giuseppe Latour

Chiarire che sarà applicabile solo in sede di qualifica. Allargare il suo utilizzo a tutte le imprese. Valorizzare la storicità delle aziende. E precisare con esattezza in quali casi contenzioso, tempi e costi potranno penalizzare gli esecutori. Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance con delega alle Opere pubbliche giudica in maniera positiva l'impostazione generale data dall'Anac alle linee guida sul rating di impresa. Anche se diverse correzioni sarebbero utili. Abbiamo fatto il punto con lui e con altri operatori sulla fase di consultazione appena chiusa dall'Anticorruzione sui tre documenti di attuazione del Codice appalti di prossima pubblicazione, in materia di rating di impresa, partenariato pubblico privato e motivi di esclusione.

Ance: più peso alla storia delle imprese
Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance con delega alle Opere pubbliche, premette che «apprezziamo il lavoro che sta facendo l'Anac. In poche settimane sono arrivati ad approvare quasi dieci linee guida. Se tutti andassero a questa velocità molti problemi del mercato sarebbero risolti». Detto questo, comunque, per i costruttori c'è qualcosa da correggere nel documento sul rating di impresa: «Il primo elemento riguarda il momento in cui far valere il rating. Bisogna dire chiaramente che andrà utilizzato al momento della qualificazione e non in fase di gara. Non dobbiamo aggiungere elementi discrezionali alla gara». La seconda questione è relativa ai limiti di fatturato. «Il rating non andrà usato solo per le imprese sopra la soglia di due milioni o che sono sul mercato da più di due anni. I tetti devono scendere, allargando il più possibile il perimetro del rating, per non creare disparità».
Poi, bisogna dare più peso alla storicità delle imprese: «Chi è sul mercato da decenni, magari anche con classifiche più limitate - prosegue Bianchi - va premiato. La vita delle società deve essere considerata di più». Infine, c'è una questione trasversale a vari passaggi, dal contenzioso, ai tempi e ai costi di esecuzione delle opere. «Non possiamo scaricare sulle imprese decisioni che dipendono dalle stazioni appaltanti. Su questi punti, allora, dovremo essere molto precisi. Per essere chiari, le varianti vengono disposte dalle stazioni appaltanti, quindi non vanno sempre demonizzate. Mentre dobbiamo distinguere le liti temerarie dal normale contenzioso». Più perplessità solleva la linea guida sulle cause di esclusione, relativa all'articolo 80: «Abbiamo rilevato un'impostazione troppo rigida e selettiva. In qualche passaggio viene equiparato il dolo alla colpa e in altri ci sono sovrapposizioni con altri pezzi del codice. Addirittura, si parla di "quasi reato". Sono elementi che ci auguriamo vengano ammorbiditi».

Oice: equiparare società e professionisti
Nel documento dell'Oice, l'associazione delle società di ingegneria, vengono fuori soprattutto due aspetti, come spiega il direttore Andrea Mascolini: «Il primo è quello del rating di impresa è un sistema chiaramente impostato sui lavori che non tiene conto dell'applicazione ai servizi e alle forniture e, in particolare, ai servizi di ingegneria. Quindi, chiediamo di considerare le nostre peculiarità, perché difficilmente sarà possibile applicare parametri e indici collegati ai lavori ai servizi di ingegneria». Un esempio è la capacità strutturale delle imprese: per chi svolge servizi intellettuali dovrà avere un peso differente. La seconda questione, invece, è legata al mercato. «Se l'esigenza è valutare le performance degli operatori economici, il rating deve valere per tutti. Il fatto che si chiami rating di impresa non può impedire di valutare anche i professionisti. D'altronde, l'orientamento europeo in materia di fondi comunitari mette sullo stesso piano imprese e professionisti. E' a quello che bisogna fare riferimento». Infine, c'è un tema legato alle banche dati. Le valutazioni inserite nei rating dovranno essere tutte basate su indici verificabili. Se per i lavori pubblici sarà possibile attingere al materiale delle Soa, per i servizi e le forniture la questione è decisamente più complessa.

Aniem: tutelare le piccole imprese
La premessa è che Aniem «ha sempre espresso posizioni di favore all'introduzione del sistema di rating di impresa». Rispetto alla proposta dell'Anac, comunque, qualche precisazione è possibile. È necessario, anzitutto, che l'Anac enunci «una chiara regola che specifichi come possa anche declinarsi come criterio, tra gli altri, per la valutazione dell'offerta». La diversa incidenza del rating di impresa andrebbe pesata non solo in base all'oggetto del contratto, ma soprattutto in base all'importo, «in particolare nei casi di appalti inferiori ai 150mila euro, poiché qui appare fortemente lesivo del principio della garanzia della concorrenzialità richiedere misure eccessivamente restrittive al pari di quelle richiedibili per appalti più complessi». Se fortemente apprezzato è il passaggio in cui, in ambito di precisazioni sul rating di legalità, viene proposto, per non penalizzare le imprese che non posseggano i requisiti per richiederlo, che le stesse possano comunque avanzare istanza all'Agcm per la valutazione della legalità dell'azienda, «non si capisce come possa effettivamente passarsi all'applicazione di una tale previsione, che andrebbe di sicuro ad impattare sulle determine Agcm e sulla normativa fin qui emanata».

Regioni: osservazioni sul PPP
Le osservazioni delle Regioni si sono concentrate sul documento relativo al partenariato pubblico privato, presentato da Infrastrutture lombarde, che ha coordinato il gruppo di lavoro. Per quanto riguarda il rischio di costruzione, l'analisi condivide le osservazioni dell'Autorità. Quanto, invece, al rischio di disponibilità ed al rischio di domanda, questi dovrebbero essere opportunamente differenziati tra opere "fredde" (nelle quali è la pubblica amministrazione ad essere l'acquirente principale dei servizi) e opere "calde" (nelle quali l'acquirente è il mercato nella sua interezza), «dal momento che l'allocazione di tali rischi tra parte pubblica e parte privata differisce in misura sostanziale nell'uno e nell'altro caso; con ciò determinando una differenza sostanziale nei contratti e negli obblighi connessi e conseguenti in capo alle parti».

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