Appalti

Nuovo codice/3. Lunedì primo sì al decreto sui livelli di progettazione

di Giuseppe Latour

Un quadro chiaro e stabile della struttura tecnica ed economica dell'opera, già al momento dello studio di fattibilità. E un rafforzamento delle previsioni relative alla manutenzione, al momento della redazione dell'esecutivo. Con un definitivo che, di conseguenza, andrà ad alleggerirsi di molto. Sono questi i tre elementi chiave del decreto sui livelli di progettazione del Mit, in attuazione dell'articolo 23 del Codice appalti. Dopo una gestazione rapidissima, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è a un passo dal varo del documento: il primo via libera è atteso per lunedì prossimo. Sarà, poi, il turno del disco verde degli uffici tecnici del ministero delle Infrastrutture e del "visto" dei Beni culturali, prima della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», attesa entro l'estate.

Il decreto in questione è previsto dall'articolo 23 del Codice: un provvedimento del ministero delle Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'Ambiente e con quello dei Beni culturali dovrà definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Questo intervento è strategico nella geografia dei lavori del Mit, dal momento che il suo varo darà il via all'attuazione anche di altre parti della riforma, come l'introduzione dell'obbligo del Bim o i nuovi parametri per gli importi da porre a base delle gare di progettazione.

Per questo motivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo una prima fase di orientamento sul Dlgs n. 50/2016, ha messo il piede sull'acceleratore e ha istituito una commissione, con il compito di approntare in tempi rapidissimi un documento da girare al ministero. Il presidente del Cslp, Massimo Sessa ha parlato pochi giorni fa di un testo da chiudere entro l'estate e i segnali che arrivano da Porta Pia vanno in questa direzione. Lunedì scorso si è tenuta la seconda riunione dei tecnici che, di fatto, ha tratto conclusioni quasi definitive sul provvedimento. Lunedì prossimo è fissato un altro incontro che chiuderà la pratica: il testo passerà agli uffici tecnici del ministero che, poi, dovranno dare solo il loro via libera finale, prima del passaggio al ministero dei Beni culturali e la Gazzetta ufficiale. L'obiettivo (difficile ma non impossibile) è completare l'iter entro il mese di luglio.

Dalle indiscrezioni che arrivano dalla commissione, comunque, è già possibile indicare in quale direzione si muoverà il mercato della progettazione nei prossimi anni. Il sistema, come prescritto dal Codice, si articolerà su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. L'innovazione più grande sarà costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare. Il Consiglio superiore sta lavorando per un suo rafforzamento: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi successive. Quindi, il progetto di fattibilità conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate nel vecchio preliminare. Questo porterà un appesantimento delle valutazioni economico finanziarie delle opere, che dovranno essere solide e credibili, ma anche una maggiore complessità degli elaborati tecnici a supporto di questo primo progetto. Insomma, basta ai preliminari composti solo da indicazioni generiche.

Questa revisione del primo livello porta, a cascata, conseguenze sui due livelli successivi. Soprattutto, sarà il progetto definitivo ad essere rivisto in maniera più sostanziosa. Se gli elaborati saranno grossomodo gli stessi inseriti nel vecchio regolamento appalti, il perimetro del definitivo risulterà complessivamente più ridotto, dal momento che una parte della progettazione di secondo livello transiterà sul primo. Discorso diverso per il progetto esecutivo. Il terzo livello di progettazione resterà simile nel suo impianto generale, ma sarà corretto seguendo un'indicazione dell'articolo 23 del Codice, che sollecita «la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere». Quindi, nell'elaborazione dell'esecutivo si terrà conto con più forza della fase di manutenzione delle strutture, rispetto a quanto avviene oggi.

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