Appalti

Anac/2. Appalti, autonomia per i Comuni non capoluogo (ma serve l'iscrizione all'Anagrafe o il ricorso all'on line)

di Giuseppe Latour

I Comuni non capoluogo potranno appaltare in autonomia, iscrivendosi all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti o facendo ricorso alle procedure telematiche. È questo il chiarimento più rilevante fornito dall'Anac con il suo nuovo comunicato, datato 8 giugno 2016, nel quale si affrontano ancora una volta le questioni applicative del Codice appalti. Nelle tredici risposte a domande ricorrenti vengono anche affrontati altri temi. Soprattutto, si parla della fase transitoria, spiegando che gli avvisi esplorativi e gli accordi quadro attivati entro il 19 aprile potranno consentire deroghe alle nuove regole. E si affronta anche il tema del project financing: solo i progetti per i quali ci sia stata l'approvazione dell'amministrazione potranno applicare le vecchie regole, derogando al Dlgs n. 50 del 2016.
I due quesiti più rilevanti del nuovo pacchetto riguardano gli appalti dei piccoli Comuni non capoluogo. Bisogna capire entro quali limiti questi potranno procedere in maniera autonoma, in attesa che entri a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'Anac, allora, ribadisce che queste amministrazioni «possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150mila euro direttamente e autonomamente», come già aveva spiegato in un precedente comunicato.
Sopra queste soglie la questione è più articolata. Anche perché l'Anticorruzione non ha ancora detto nulla sulla certificazione delle stazioni appaltanti. In attesa che il sistema vada a regime, l'Authority individua una via di fuga molto interessante per i sindaci: la qualificazione, infatti, «si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti». Quindi, per i lavori sopra la soglia basta inserire il proprio nome dell'Anagrafe unica. Una terza soluzione consiste nell'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza: in quel caso si potrà avere mano libera per i lavori di manutenzione ordinaria fino a un milione di euro.

L'altro passaggio interessante riguarda la fase transitoria e i contratti aggiudicati con il vecchio codice per i quali vadano disposte modifiche. I casi sotto la lente sono: il rinnovo del contratto, le consegne e i servizi complementari, la ripetizione di servizi analoghi, le proroghe tecniche, le varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. In tutti questi casi continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio codice, «in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo Cig».

Allo stesso modo, il vecchio codice si applica anche alle procedure negoziate indette dopo il 19 aprile nei casi di «precedenti gare bandite in vigenza del Dlgs n. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte». L'unica avvertenza è che le nuove procedure negoziate dovranno essere avviate in tempi rapidi. Sempre in tema di procedure negoziate, il Dlgs n. 163 del 2006 potrà essere utilizzato quando sia stato pubblicato entro il 19 aprile «un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione». Discorso simile va fatto per gli accordi quadro: chi ha effettuato la pubblicazione entro il 19 aprile ricade interamente sotto l'ombrello del vecchio codice.

Infine, un punto importante riguarda la finanza di progetto. La domanda è relativa alla disciplina da applicare in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato, avviate con il vecchio codice. Secondo l'Anac, i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo codice, ricadono nel sistema del Dlgs n. 50 del 2016. «La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica». Nel caso in cui, invece, alla data di entrata in vigore del nuovo codice i progetti preliminari abbiano ottenuto l'approvazione dell'amministrazione, «alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs 163/06».

Il comunicato del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, con le prime indicazioni applicative del nuovo Codice

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