Appalti

Pubblicato il Foia: dal 23 giugno atti di gara e pagamenti visibili a tutti (su richiesta)

di Giuseppe Latour

Il diritto a conoscere gli atti della pubblica amministrazione nel giro di un paio di settimane sarà la regola. Il Freedom of information act (Foia) è diventato finalmente realtà, con la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» del decreto (Dlgs n. 97 del 2016) che lo regolamenta, in attuazione della riforma Madia della Pa (legge n. 124 del 2015). Entrerà in vigore a partire dal prossimo 26 giugno e si applicherà anche a soggetti come gli ordini professionali. Da quel momento il nostro vecchio diritto di accesso agli atti pubblici andrà definitivamente in pensione.

Il decreto sul Foia segna un passaggio fondamentale per il Governo: si tratta, infatti, del primo provvedimento di attuazione della riforma della Pa ad arrivare a destinazione, dopo un lungo lavoro di limatura. La sostanza è che al diritto di accesso tradizionale, che permette a cittadini e imprese di conoscere gli atti pubblici su cui hanno un interesse diretto, concreto e attuale, si affianca la nuova trasparenza, in cui il diritto a conoscere atti e informazioni diventa la regola e la mancata diffusione dei provvedimenti è l'eccezione motivata dalla tutela di interessi precisi, come il segreto di Stato o la privacy, passando per alcune speciali tutele commerciali.

Queste regole potrebbero avere un impatto molto duro sulle stazioni appaltanti. Ad esempio, per conoscere le procedure di valutazione utilizzate in un appalto o in un concorso non sarà necessario essere nella platea dei concorrenti. Allo stesso modo, i cittadini avranno diritto a conoscere i finanziamenti concessi dal Comune, lo stato effettivo di attuazione dei provvedimenti sui servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, i tempi reali per lo smaltimento delle pratiche e così via.

Oltre alla questione dell'accesso, il provvedimento regola anche la pubblicazione automatica di alcuni dati. Sarà l'Anac, sentito il Garante per la privacy, a identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. In generale, comunque, la Pa dovrà mettere on line tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio. Allo stesso modo, andranno resi noti anche per i dirigenti i dati che già oggi i politici hanno l'obbligo di mettere on line, come i redditi.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su altri supporti. Una volta effettuata la richiesta, la Pa dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato». In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. In questo modo si evita la costosa strada del ricorso al Tar.

Il diniego è possibile per due ordini di motivi. Da un lato, questioni legate alla sfera pubblica: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria, la conduzione di indagini, lo svolgimento di attività ispettive. Dall'altro, ci sono questioni connesse alla sfera privata: la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Un elemento interessante, infine, riguarda il raggio d'azione del Foia. Le nuove regole si applicheranno, infatti, anche agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società controllate dalla Pa.

Il Dlgs n. 97/ 2016 sul Freedom of information act (Foia)

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