Appalti

Consiglio di Stato/1. L'invito a regolarizzare il Durc vale solo tra ente previdenziale e impresa

di Q.E.T.

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il preavviso di Durc negativo), recepito nell'articolo 31, comma 8 del Dlgs 69/2013, può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale.

Non sono, invece, consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale nel caso di richiesta della stazione appaltante per la verifica della dichiarazione di regolarità contributiva resa per la partecipazione alle gare. Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 1471/2016 sulla controversia tra il ministero dell'Interno e un raggruppamento di imprese al quale era stata revocata l'aggiudicazione provvisoria per un'irregolarità contributiva.

I giudici amministrativi hanno innanzitutto ricordato che la questione è stata risolta dall'Adunanza Plenaria che con la sentenza n. 6 del 29 febbraio 2016, h chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Fare (Dl 69/2013) «non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva».

Per questo, sottolinea il Consiglio di Stato, «l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di Durc negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ,può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall'impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto»

LEGGI LA SENTENZA

La sentenza n. 1471/2016 del Consiglio di Stato

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