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Opere pubbliche, Consiglio di Stato: sul decreto taglia-tempi intesa obbligata Stato-Regioni

di Gianni Trovati

Per l'intervento diretto dello Stato che serve a tagliare fino al 50% i tempi delle autorizzazioni all'avvio di attività d'impresa e agli insediamenti produttivi serve l'intesa con le Regioni quando ci sono in gioco competenze territoriali, anche se l'opera è di «preminente interesse nazionale».

Il parere diffuso ieri dal Consiglio di Stato sul decreto semplificazioni che attua la riforma Madia segna un punto a favore delle Regioni, che sul provvedimento hanno avviato un braccio di ferro con il governo rinviando già per due volte il via libera della conferenza unificata (l'ultimo rinvio è di giovedì, come raccontato sul Sole 24 Ore di ieri). Attenzione: i giudici amministrativi riconoscono l'importanza strategica del decreto, che va letto insieme agli altri provvedimenti attuativi della delega Madia sulla trasparenza, la Scia e la conferenza dei servizi, sottolineano l'importanza costituzionale del «fattore tempo» (legata al principio del «buon andamento della Pubblica amministrazione fissato dall'articolo 97 della Carta) e spiegano che i loro rilievi puntano sulla «funzionalità pratica di un meccanismo di cui non può non condividersi l'utilità». In altri termini: tagliare i tempi delle autorizzazione è fondamentale, spiegano i giudici, ma proprio per questa ragione bisogna costruire un meccanismo che funzioni senza inciampare nei conflitti costituzionali o in problemi di applicazione pratica.

Per capire i termini del problema bisogna richiamare i contenuti del Dpr, che dopo aver previsto un monitoraggio periodico dei procedimenti da accelerare per quel che riguarda autorizzazioni e permessi all'esercizio delle varie attività (comprese quelle che intrecciano profili di tutela della salute e del patrimonio ambientale, paesaggistica e culturale), fissa le regole per i casi in cui i nuovi termini accorciati non siano rispettati. Quando succede, scatta il potere sostitutivo da parte di Palazzo Chigi, che può esercitarlo in proprio oppure delegarlo a un'altra struttura attraverso una decisione in consiglio dei ministri.

Questo "commissariamento", secondo il decreto, può avvenire in due modi: se l'opera è «di preminente interesse nazionale» interviene direttamente il governo, quando invece il «preminente interesse nazionale» non c'è si passa dall'intesa con gli enti territoriali in conferenza unificata (se, come accade quasi sempre, sono in gioco «competenze» regionali o locali) o ci si rivolge direttamente all'ente locale nel caso (accademico) in cui l'intervento coinvolga il territorio ma non le competenze locali.Proprio su questo punto, però, arriva l'obiezione del Consiglio di Stato: per le opere che riguardano le competenze regionali o locali occorre sempre l'intesa in conferenza unificata, altrimenti si rischia di andare incontro a una sicura bocciatura in Corte costituzionale.

Certo, la riforma Costituzionale appena approvata dal Parlamento e ora in attesa del referendum confermativo di ottobre punta a tagliare le competenze concorrenti e il potere di interdizione, ma resta il fatto che «l'equazione fra interesse nazionale e competenza statale», ispiratrice del meccanismo scritto nel decreto, non funziona più.Una volta attivato, poi, il potere sostitutivo va esercitato, e anche su questo aspetto i giudici amministrativi hanno qualcosa da dire.

Il decreto, in linea con la filosofia del «costo zero» che domina nelle norme di questi anni, spiega che il governo può utilizzare per questo scopo dipendenti pubblici qualificati, ma senza «alcun trattamento retributivo ulteriore» né «alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza». Va bene l'incarico gratuito, spiega il Consiglio di Stato, ma l'obbligo di aggiungerlo ai carichi di lavoro ordinari «appare del tutto irrealistico» per «funzioni così impegnative e delicate». Anche in questo caso, il rischio è di scrivere una norma corretta nella teoria, ma inapplicabile nella pratica.

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