Appalti

Nuovo codice/3. Dubbi dei tecnici del Senato sull'esclusione della produzione di petrolio

di Q.E.T.

«Andrebbe assicurato» che la «esclusione» della «produzione di petrolio» dall'ambito di applicazione del Codice appalti «sia stata concordata con la Commissione europea, in modo da non determinare procedure di infrazione per incompatibilità con l'ordinamento europeo da cui poi potrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica». Lo chiede il servizio Bilancio del Senato nella nota di lettura sul decreto legislativo, ora all'esame delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 121 del provvedimento prevede che siano incluse nell'applicazione delle nuove norme le attività relative all'estrazione di gas e la prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi, mentre sono escluse la prospezione di petrolio e gas naturale e la produzione di petrolio. Nel caso della prospezione è già la direttiva Ue a prevedere questa possibilità, rilevano i tecnici, mentre per la produzione di petrolio deve essere dimostrato dallo Stato che l'attività è "«irettamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili».

Il servizio Bilancio ricorda che la procedura prevede una richiesta dello Stato e una decisione della Commissione Ue. Interpellato a margine dei lavori della commissione Lavori Pubblici del Senato, il viceministro per le Infrastrutture, Riccardo Nencini, ha assicurato che la questione è già all'attenzione del Governo: «Stiamo lavorando per armonizzare il testo in modo da renderlo compatibile con le norme europee».

I tecnici di Palazzo Madama sollevano anche la questione della compatibilità della normativa con l'ordinamento europeo per quanto riguarda la disciplina delle concessioni, all'articolo 165 del provvedimento; in particolare nella parte in cui prevede che l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non possa essere superiore al 50% del costo complessivo, di fatto «concedendo di limitare fino alla metà il rischio operativo del concessionario». Dubbi vengono sollevati anche su un meccanismo analogo previsto dall'articolo 180 che disciplina il partenariato pubblico privato.

A parte i ripetuti rilievi sulla possibilità che l'Anac possa gestire tutti i nuovi poteri con le risorse già assegnate senza produrre impatti negativi per la finanza pubblica, altro punto specifico sotto osservazione è il baratto amministrazitivo. Cioè la possibilità per gli enti locali di riconoscere uno sconto sui tribui locali a fronte di interventi di riqualificazione urbana promossi dai privati. «Atteso quindi che la norma amplia i soggetti pubblici che possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione, la disposizione appare suscettibile di incidere sui gettiti dei tributi oggetto di riduzione». Sebbene la relazione allegata a nuovo codice « affermasse che non vi si ascrivevano effetti finanziari negativi trattandosi di una facoltà, potrebbe essere opportuno acquisire conferma dal Governo».

Il parere della commissione Lavori Pubblici del Senato dovrebbe essere reso giovedì.

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