Appalti

Nuovo codice/2. La commissione Politiche Ue boccia il subappalto libero: non previsto dalle direttive

di Mauro Salerno

Attenzione a cancellare del tutto i limiti sul subappalto. Nella direttiva europea sugli appalti (24/2014) non c'è scritto da nessuna parte che chi vince la gara può sbarazzarsi di tutto il lavoro affidando l'intero cantiere a una o più imprese più piccole. L'interpretazione arriva dalla Commissione Politiche dell'Unione europee della Camera ed è contenuta nel parere inviato alle commissioni di merito (lavori pubblici di Camera e Senato) impegnate a elaborare il parere sul nuovo codice appalti varato in prima battuta dal governo.

La questione riguarda uno dei punti più controversi del nuovo codice. La scelta del governo di cancellare del tutto i limiti di subappalto, al momento fissati al 30% della categoria di lavori prevalente, non ha incontrato molti giudizi favorevoli. A storcere il naso sono stati tanto i costruttori che il numero uno dell'Anac Raffaele Cantone, preoccupato che la completa liberalizzazione dei subaffidamenti possa tradursi in un'ulteriore porta aperta per le infiltrazioni criminali nei cantieri.

Finora il governo ha difeso questa scelta sostenendo che si tratta di un indirizzo in linea con le previsioni delle direttive europee. Una posizione che la Commissione parlamentare che si occupa delle politiche Ue sembra in parte smentire. Per la commissione la nuova direttiva Ue sugli appalti «sebbene non ponga esplicitamente dei limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a "parti dell'appalto" che si intende subappaltare, senza mai intendere che "tutto" l'appalto possa essere subappaltato, come si afferma nel comma 2 del citato articolo 105 dello schema di decreto». Al contrario, rileva la commissione, liberalizzare completamente il subappalto rischia di determinare «di fatto, un'aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione».

Insieme ai rilievi sul subappalto, la commissione solleva anche alcune questioni legate alla cosiddetta clausola «stand still» (cioè il lasso di tempo che è necessario far intercorrere tra aggiudicazione e firma del contratto e le proroghe di contratti in scadenza nel settore dei servizi.

Sul primo fronte il parere suggerisce di l'opportunità di prevederne una riduzione del termine ora fissato in 35 giorni, «considerato che la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell'aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica».

Quanto agli appalti di servizi c'è invece l'invito a introdurre norme mirate a evitare la prassi non proprio ortodossa di prorogare contratti in scadenza senza passare per una gara «prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto».

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