Appalti

Anac: centrali di committenza solo con «controllo analogo» da parte dei Comuni

di G. La.

Il sistema Asmel (Asmel Consortile società consortile a.r.l., centrale di committenza con sede a Napoli) non è compatibile con le regole in vigore in materia appalti pubblici. I soggetti aggregatori, infatti, possono funzionare solo se su di loro viene esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli Comuni coinvolti direttamente nella costituzione di questo ente strumentale. L'Anac, con un comunicato del 23 marzo 2016, fornisce la sua interpretazione della sentenza del Tar Lazio n. 2339 del 2016, confermando quanto già detto con la delibera n. 32 del 30 aprile 2015.

«Come è noto, con tale delibera – spiega l'Anac - l'Autorità ebbe a sancire che il sistema Asmel ed in particolare il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel non corrispondono ai modelli organizzativi indicati dall'articolo 33 comma 3-bis del Dlgs 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali». Questo sistema era basato su una sorta di delega delle funzioni di committenza: la società (un soggetto di diritto privato del tutto autonomo dalle amministrazioni) offriva i propri servizi di intermediazione negli acquisti ai Comuni su tutto il territorio nazionale, senza che questi potessero esercitare alcun controllo.

Il Tar Lazio (sezione terza) si è pronunciato poche settimane fa con la sentenza n. 2339 del 22 febbraio 2016, respingendo il ricorso che Asmel società consortile aveva presentato contro la delibera n. 32/2015, «confermando integralmente tutti i rilievi che l'Autorità ha formulato riguardo al sistema Asmel». Più in generale, «è stato confermato che Asmel consortile non poteva considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito».
Alla luce di questa sentenza, allora, l'Anac ribadisce che «l'eventuale affidamento diretto di servizi di centralizzazione (o anche di sola intermediazione negli acquisti) può ritenersi legittimo solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale».

Un nuovo schema organizzativo, che preveda l'offerta di servizi di committenza senza limitazioni territoriali e a Comuni non coinvolti direttamente nella costituzione del soggetto aggregatore, non sarebbe affatto in linea con l'atto generale adottato dall'Autorità.

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