Appalti

Installatori, i corsi di aggiornamento possono essere seguiti ovunque

di Giuseppe Latour

I corsi di aggiornamento per gli installatori di impianti da rinnovabili possono essere seguiti ovunque. Non esiste, cioè, un obbligo di fare riferimento alla propria Regione di residenza. È l'importante chiarimento che il ministero dello Sviluppo economico ha appena fornito con una risposta a Cna impianti. L'associazione aveva chiesto delucidazioni al dicastero, dopo che le strutture tecniche di molte Regioni, nei mesi scorsi, si erano rese inadempienti rispetto all'obbligo, poi prorogato, di attivare programmi di formazione per gli installatori. Le imprese del settore, quindi, da questo momento avranno più libertà nel rispettare gli obblighi di legge.

Bisogna, anzitutto, ricordare che un emendamento approvato dalla Camera al decreto n.210/15, il Milleproroghe, ha introdotto una proroga per l'attivazione dei programmi regionali di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili, come previsti dal Dlgs n. 28 del 2011, consentendo alle Regioni di avere qualche mese in più, fino al 31 dicembre 2016, per poter ottemperare a quanto prescrive la norma e attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedere «al riconoscimento di fornitori di formazione». Sul punto, però, erano rimasti dubbi ed incertezze su numerosi aspetti operativi.

Venendo, infatti, incontro alle richieste e alle preoccupazioni espresse da diversi operatori del settore, Cna ha inviato al Mise una lettera nella quale si segnalava che vi erano casi di imprese provenienti da Regioni "inadempienti" che chiedevano di frequentare i corsi di aggiornamento in altre Regioni che, invece, hanno correttamente adempiuto agli obblighi di legge attivando i corsi stessi. Queste stesse imprese non avevano certezze rispetto al riconoscimento reciproco tra Regioni delle abilitazioni conseguite frequentando i corsi di aggiornamento fuori dalla Regione di residenza, «in quanto per questa tipologia di corsi le Regioni si stavano muovendo, o si erano già mosse, in modo non univoco (diverse tipologie di enti attuatori, ammissibilità o meno della formazione a distanza, corsi o seminari)».

Spiega Guido Pesaro, responsabile nazionale Cna impianti: «Al ministero abbiamo inoltre fatto presente che, essendo quella dell'installatore di impianti Fer una figura professionale identificata da una norma nazionale (il Dlgs 28/2011) e da un documento ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'attestato abilitante, a condizione che il corso fosse riconosciuto da una Regione, non potesse che essere valido su tutto il territorio nazionale. La logica conseguenza di questo assunto era che non si potesse impedire ad un installatore di andarsi ad abilitare, e di frequentare i corsi di aggiornamento necessari per mantenere l'abilitazione conseguita, in una Regione diversa da quella in cui la sua impresa aveva residenza».

Adesso il ministero dello Sviluppo economico ha risposto a questi dubbi. Spiegando che «in relazione alla possibilità di mutuo riconoscimento, va osservato che la direttiva 2009/28/Ce, attuata con il Dlgs n. 28/2011, stabilisce all'articolo 4, comma 3 che ogni Stato membro riconosce le certificazioni (o sistemi equivalenti di qualificazione) rilasciate dagli altri Stati membri». Nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del giugno 2014 sono inoltre definiti gli elementi minimi comuni dell'attestato di qualificazione, «per favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio».

In base quindi a questi presupposti, per il ministero, «risulta evidente che se il mutuo riconoscimento vale per la qualificazione, a maggior ragione deve essere ritenuto ammissibile per l'aggiornamento», le cui modalità di svolgimento sono lasciate alla scelta delle Regioni. Pertanto, afferma la nota del Mise, «anche in presenza di modalità non univoche si ritiene che non possa venir meno il mutuo riconoscimento fra le Regioni dell'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento».

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