Appalti

Nuovo Codice/2. Pagamento diretto dei subappaltatori, fuori i fornitori e i prestatori di servizi

di Giuseppe Latour

Salta la clausola che impone di procedere al pagamento diretto sempre, prescindendo dalle motivazioni, su semplice richiesta del subappaltatore. E diventa molto scivolosa la posizione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi: per loro sarà fondamentale la partita dell'interpretazione delle norme.
Le regole sul pagamento diretto, inserite all'articolo 105 comma 13 del Codice, sono tra i passaggi più modificati del decreto, anche nella versione finale da poco approdata alle Camere. Con il passare delle settimane, il Governo ha evidentemente cercato una posizione di equilibrio tra le istanze degli appaltatori, preoccupati di non perdere liquidità preziosa, e quelle della filiera delle costruzioni, impegnata a ottenere una tutela il più efficace possibile.

Da questo braccio di ferro, è uscita una soluzione che rischia di scontentare qualcuno.
Per capire cosa è accaduto, basta guardare all'evoluzione del testo. La bozza del 19 febbraio elenca una serie di casi nei quali "la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite". E' una formulazione che ha soprattutto un difetto: taglia completamente fuori la catena dei fornitori.

Così, pochi giorni dopo, anche i prestatori di servizi e i fornitori di beni o lavori rientrano nel perimetro dei soggetti tutelati.
La norma, oltre a individuare i soggetti protetti, elenca anche i casi nei quali questi possono accedere al pagamento diretto. Tra questi, in una bozza del 22 febbraio, ai subappaltatori viene regalata una vera pallottola d'argento. Possono chiedere e ottenere il pagamento diretto sempre, anche se l'appaltatore non è in alcun modo inadempiente.

Una formulazione che fa saltare sulla sedia l'Ance. Il presidente dell'associazione, Claudio De Albertis in un'intervista del 24 febbraio spiega: «Per come è il testo al momento, ogni volta che una microimpresa chiede un pagamento diretto lo ottiene. La delega, invece, parla di casi specifici nei quali può scattare questa possibilità». Insomma, bisogna circoscrivere il raggio d'azione del pagamento diretto.

Si arriva, così, alla formulazione finale che, a larghi tratti, riprende quasi letteralmente la legge delega. Salta la possibilità di chiedere il corrispettivo e ottenere in automatico una tutela. Il pagamento diretto ci sarà «in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore» o «su richiesta del subappaltatore», ma solo se «la natura del contratto lo consente».
Quindi, rispetto alla situazione nella quale il pagamento scattava sempre, siamo passati a un regime nel quale è necessario verificare se l'assetto del contratto consente di procedere.

Non è la sola novità del testo bollinato. L'altro caso in cui può scattare la tutela è quello in cui il subappaltatore o il cottimista siano una micro o piccola impresa. E qui arriva un problema interpretativo sostanziale. Perché i prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori vengono citati nelle premesse del comma 13 tra i soggetti che possono ricevere il pagamento diretto. Ma, poi, quando vengono elencati i casi concreti nei quali si versa il corrispettivo senza passare dall'appaltatore, non ritroviamo né i primi né i secondi. Una formulazione piuttosto ambigua che lascia molti dubbi. Soprattutto perché una delle bozze intermedie del testo prevedeva il pagamento diretto «qualora la natura del contratto lo consenta, a richiesta del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori». Questo inciso così chiaro è saltato.

Se il Governo avesse voluto introdurre il pagamento diretto dei fornitori – è il ragionamento di diversi tecnici – avrebbe lasciato in vita quella formulazione. Ma non l'ha fatto.

Ne viene fuori, insomma, una regola che tutela i cottimisti e i subappaltatori, seppure non più in maniera automatica e a semplice richiesta.
Ma che lascia parecchi dubbi sul destino che subiranno i fornitori
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Per loro, probabilmente, saranno decisive le interpretazioni dell'Anac che, partendo da questa norma, potrebbe optare per diverse soluzioni. Una situazione complessa, a pochi giorni dall'avvio dell'esame in Parlamento, confermata anche da Marzo Perazzi, responsabile dell'Ufficio studi di Unicmi: «Nella formulazione finale, in generale, la norma sul pagamento diretto è stata depotenziata e tradisce quello che era il mandato della legge delega. Il depotenziamento maggiore c'è stato certamente sul fronte delle forniture e delle prestazioni di servizi. Non è avvenuto lo stesso sul subappalto, dove tuttavia si apre uno spazio consistente ad ambiguità interpretative. Sarebbe stato meglio evitarlo».

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