Appalti

Nuovo Codice/6. Più rischi ai privati nelle concessioni, paletti alle varianti e gare rinviate di due anni

di Alessandro Arona

A guidare la parte del nuovo Codice dedicata a concessioni e Partenariato pubblico-privato (Ppp) è in modo diretto la direttiva europea 2014/23 sulle concessioni. Debutta allora l'obbligo di trasferire ai privati il "rischio operatìvo", un concetto più forte rispetto a oggi, perché significa che il privato che costruisce e gestisce l'opera deve rischiare fino al valore totale dell'investimento, senza garanzie pubbliche. Il finanziamento bancario, fra l'altro, deve arrivare entro un anno dalla firma del contratto, pena la sua risoluzione «di diritto». Tuttavia, sempre in base alla direttiva, si ampliano i casi nei quali può essere variato il contratto "in corso d'opera": per tutte le situazioni previste già nel bando di gara, per lavori o servizi aggiuntivi non sottoponibili a gara, per circostanze imprevedibili. Qui il Codice mette un paletto in più: tutte le modifiche insieme non possono superare il 50% del valore della concessione (mentre la direttiva consentiva con manica larga che ogni singola modifica potesse andare fino al tetto del 50%)..

Debutta poi il Ppp, sempre con rischio operativo al privato, un insieme di contratti (disponibilità, leasing, finanza di progetto) dove il privato costruisce e gestisce opere ripagate da un canone pubblico. È in sostanza il project financing freddo, senza rischio di domanda trasferito al privato.

Resta in piedi la procedura della "finanza di progetto", ma eliminando la procedura a doppia fase e la possibilità dei privati di farsi avanti in caso di inerzia della Pa su opere inserite nei programmi. Resta invece la procedura con promotore a fase unica (ponendo a base di gara la nuova fattispecie del "progetto di fattibilità", che sostituisce il progetto preliminare e comprende un'analisi tecnica ed economica dell'opera, e un'analisi costi-benefici dell'opera. Nell'articolo sulla Finanza di progetto l'avvocato Massimo Ricchi, curatore del volume «Finanza di progetto e partenariato pubblico privato» (Editoriale Scientifica 2015), fa notare «quella che appare una svista», e cioè che la possibilità dei privati di presentare proposte alla Pa su opere non inserite in programmazione, godendo del diritto di prelazione, sia ammessa solo per le concessioni di lavori e non per quelle di servizi.

Confermata poi la norma della delega che obbliga i concessionari in essere, non affidatari con gara o con procedura della "finanza di progetto", a mettere in gara con procedura ad evidenza pubblica almeno l'80% del valore dei lavori (servizi o forniture, a seconda della casistica). Ma con una novità dell'ultimora importante: quest'obbligo non scatta subito, ma tar due anni (24 mesi dall'entrata in vigore del Codice).

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