Appalti

Appalti, il Tar Lazio «benedice» le gare elettroniche della Pa: semplici, rapide e con poca burocrazia

di Roberto Mangani

Una recente sentenza del Tar Lazio, Sez. I ter, 19 febbraio 2016 , n. 2199 offre interessanti spunti ai fini dell'inquadramento delle modalità di funzionamento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In particolare, la pronuncia mette in evidenza come le procedure di gara che si svolgono nell'ambito del MEPA siano caratterizzate da un elevato grado di semplificazione e celerità, con conseguente superamento di alcuni rigidi formalismi che sono previsti invece per le procedure ordinarie.
Si tratta di una dei pochi interventi giurisprudenziali sul tema, che proprio per questo merita di essere segnalato in quanto offre una chiave di lettura sulle caratteristiche di questo particolare e innovativo strumento di acquisizione di beni e servizi da parte dei committenti pubblici.

Cos'è il MEPA
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è un mercato digitale in cui si incontrano, in via telematica, la domanda delle pubbliche amministrazioni e l'offerta dei fornitori di determinati beni e servizi. Tale mercato riguarda esclusivamente beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria appartenenti a determinate tipologie che sono definite, unitamente alle relative caratteristiche merceologiche e alle condizioni generali di acquisizione, tramite apposti bandi.

Il MEPA è oggi gestito dalla Consip tramite un'apposita piattaforma informatica. L'accesso a tale piattaforma è consentito agli operatori economici in possesso di determinati requisiti e ai committenti pubblici che chiedono di essere abilitati all'utilizzo della stessa.
Gli operatori economici qualificati possono inserire nella piattaforma i propri cataloghi di beni e servizi, mentre i committenti pubblici possono procedere al relativo acquisto attraverso due distinte modalità.

La prima è l'ordine di acquisto, che consente al committente pubblico di acquistare direttamente beni e servizi selezionandoli dai cataloghi inseriti dai relativi fornitori. In questo sistema, la pubblicazione del catalogo sulla piattaforma elettronica costituisce, in termini giuridici, una vera e propria offerta al pubblico rivolta a soggetti determinati (gli enti pubblici abilitati), con l'effetto che l'acquisizione del relativo prodotto si perfeziona con l'apposizione della firma digitatale sull'ordine di acquisto da parte dell'ente pubblico.

La seconda modalità è costituita dalla richiesta di offerta, che consente all'ente pubblico di "personalizzare" l'acquisto, individuando in maniera puntuale le specifiche caratteristiche del prodotto e richiedendo ai diversi fornitori qualificati più preventivi da mettere a confronto. Questa seconda modalità permette, rispetto alla prima, di soddisfare esigenze più specifiche, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
Sotto il profilo strettamente normativo, la prima regolamentazione dello strumento è stata operata dal DPR 101/2002. Attualmente la relativa disciplina – che peraltro si limita a normare gli aspetti essenziali – è contenuta principalmente nell'articolo 328 del DPR 207/2010, cui si aggiungono alcune puntuali disposizioni dettate dai successivi articoli 332, 335 e 336.

Il caso
Il Ministero dell'Interno, ai fini dell'acquisizione di un significativo numero di prodotti per le forze dell'ordine (5.400 fondine per cinturone), decideva di far ricorso al MEPA, provvedendo ad inserire nella relativa piattaforma digitale una richiesta di offerta, specificando nel dettaglio le specifiche tecniche del prodotto richiesto.
A fronte di tale richiesta presentavano la loro offerta due soli fornitori. Il Ministero, individuata l'offerta recante il prezzo più basso e operata la verifica di anomalia, procedeva all'aggiudicazione definitiva, dopo aver proceduto all'accertamento in merito alla sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006.
Contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva presentava ricorso l'altro fornitore che aveva presentato offerta, sollevando una serie di censure sull'operato dell'ente committente, che sono state integralmente respinte dal giudice amministrativo con la sentenza in commento.

La sentenza
La prima censura è fondata sulla circostanza che l'impresa dichiarata aggiudicataria aveva omesso di allegare alla propria offerta la scheda tecnica dettagliata del prodotto. Secondo il ricorrente ciò avrebbe reso l'offerta stessa carente di un elemento essenziale, e quindi passibile di esclusione.
Il giudice amministrativo ha invece ritenuto legittimo l'operato dell'ente committente, sottolineando che nel sistema del MEPA attivato sulla base di una richiesta di offerta il fornitore, con l'invio della propria offerta accetta implicitamente tutte le condizioni previste dall'ente committente, ivi comprese quelle che attengono alla definizione delle specifiche tecniche del prodotto. In particolare, ai fini di attestare la conformità del proprio prodotto alle specifiche risultanti dalle indicazioni esplicitate dall'ente committente, il fornitore deve procedere ad un'autocertificazione in questo senso. Nel caso di specie il fornitore aggiudicatario aveva indicato nella propria offerta il codice prodotto che consentiva un'agevole identificazione delle caratteristiche tecniche dello stesso e aveva comunque proceduto a rilasciare l'autodichiarazione di conformità. Peraltro, in sede di verifica di anomalia l'ufficio tecnico dell'ente committente aveva comunque verificato l'idoneità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche richieste. Di conseguenza dovevano considerarsi pienamente rispettate, sotto questo profilo, le regole previste per lo svolgimento di questa peculiare procedura di gara.

La seconda censura ha riguardato il fatto che il fornitore aggiudicatario non aveva dichiarato l'affidamento in subappalto della fornitura del prodotto, mentre in realtà quest'ultimo era materialmente fabbricato da un soggetto terzo cui l'impresa aggiudicataria intendeva rivolgersi. Da qui la ritenuta dichiarazione mendace da cui doveva scaturire l'esclusione dell'impresa aggiudicataria.

Al riguardo il giudice amministrativo, dopo aver ricordato che l'impresa aggiudicataria aveva attestato che nel proprio oggetto sociale rientrava la produzione ma anche il commercio dei prodotti oggetto della fornitura, ha evidenziato che le modalità di funzionamento del sistema MEPA da un lato non richiedono che sia preventivamente indicato in sede di offerta il nominativo dell'eventuale subappaltatore; dall'altro, non contemplano alcun divieto di acquisire il prodotto da un soggetto terzo che materialmente lo fabbrica, poiché ciò che rileva è unicamente che l'offerente sia in grado di assicurare la disponibilità del prodotto avente le caratteristiche tecniche richieste dall'ente committente.

Infine, il ricorrente ha contestato che l'ente committente aveva proceduto direttamente all'aggiudicazione definitiva, saltando tutte le fasi propedeutiche della procedura e in particolare l'aggiudicazione provvisoria. Anche questa censura è stata respinta dal giudice amministrativo, sulla base della semplice considerazione che nel sistema MEPA l'aggiudicazione provvisoria non rappresenta un passaggio ineludibile della procedura, ben potendo l'ente committente far luogo direttamente all'aggiudicazione definitiva. Ciò che rileva è che l'ente abbia compiuto tutte le verifiche necessarie ai fini di accertare sia la congruità dell'offerta rispetto a presunte anomalie sia il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali. Accertamenti che nel caso si specie l'ente committente ha regolarmente effettuato, il che rappresenta condizione necessaria e sufficiente per giudicare legittimo il suo operato.

L'insieme delle affermazioni contenute nella pronuncia delineano alcuni caratteri propri del sistema MEPA. Esso risulta fondato su un'accentuata semplificazione procedurale, funzionale a disegnare un sistema celere ed efficace per l'acquisizione di determinati prodotti, in special modo di natura seriale. Da qui il venir meno di alcuni rigidi obblighi procedurali e di determinati formalismi propri delle gare che si svolgono nelle forme più tradizionali.

In sostanza, le modalità di svolgimento delle gare nell'ambito del MEPA si caratterizzano per una logica che appare molto attenta al dato sostanziale – e cioè l'acquisizione di un prodotto con le caratteristiche richieste e sulla base di una comparazione trasparente delle offerte presenti sul mercato – anche a scapito di sacrificare alcuni aspetti che rispondono più a logiche di forma e di astratta adesione a regole meramente procedurali.

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