Appalti

Nuovo codice dei contratti: arriva il tetto del 30% al subappalto

di Giuseppe Latour

Le prestazioni subappaltabili non potranno sfondare il muro del 30 per cento. È questa la soluzione che, stando a una bozza del nuovo Codice appalti, ormai in via di approvazione, starebbe per uscire dalla commissione di Palazzo Chigi, guidata dal capo dell'ufficio legislativo Antonella Manzione. La ricetta adottata dal decreto di recepimento in arrivo punta così a chiudere la stagione dei subappalti selvaggi. Anche se molti dettagli saranno affidati a un successivo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, che avrà il compito di stabilire in quali casi scatteranno i nuovi vincoli e come sarà sciolto il rebus dei pagamenti diretti.

Sul subappalto, in sostanza, si sta facendo strada l'ipotesi di riproporre i contenuti della delega. Qui, infatti, si stabilisce che in alcuni casi (da definire nell'ambito del Codice) andranno indicati a monte tre subappaltatori per ogni categoria di lavori da subaffidare. Il titolare dell'appalto, in questo quadro, si dovrà impegnare a garantire l'assenza di cause di esclusione e a sostituire le imprese prive dei requisiti di qualificazione. In questo modo, si evita che il subappalto diventi una giungla priva di controlli e si cerca di imbrigliarlo all'interno di confini precisi.

Riprendendo questa impostazione, il Dlgs di attuazione prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta sia le parti del contratto che intendono subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni previste nel progetto. La sorpresa è che il Codice opera un ulteriore rinvio: sarà un decreto ministeriale del Mit, infatti, a stabilire i lavori, i servizi e le forniture per le quali l'operatore economico è obbligato a indicare questi nominativi al momento dell'offerta.

Dovrà trattarsi, comunque, di lavori di non particolare complessità e di servizi e forniture di tipo standard, nonché di settori nei quali, anche dalle risultanze dei sistemi di qualificazione, risulti attivo un ampio numero di operatori. Nel caso in cui ci siano dei motivi di esclusione bisognerà indicare a monte le modalità di sostituzione delle imprese.
Nella sezione dedicata al subappalto si parla anche di pagamenti diretti. In questo caso la delega fissa l'obbligo per le stazioni appaltanti di pagare direttamente i subappaltatori, nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o semplicemente su richiesta del subappaltatore. «Ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, potranno essere espressamente individuate le situazioni nelle quali la stazione appaltante procede al pagamento diretto», si legge.

Sempre un decreto del ministero delle Infrastrutture, allora, dovrà individuare le fattispecie nelle quali piccole e micro imprese subappaltatrici possono accedere al pagamento diretto, le soglie dimensionali per identificare le piccole imprese e microimprese che accedono al pagamento diretto e le procedure da adottare per consentire al contraente principale di verificare questi pagamenti. Infine, il Dlgs riprende la delega e stabilisce che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore di lavori o su richiesta del subappaltatore.

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