Appalti

Trasparenza: on line anche i dati sugli appalti in deroga, sanzioni fino a 25.822 euro per la mancata comunicazione all'Anac

di Mauro Salerno

L'obbligo di pubblicazione dei dati sugli appalti riguarda tutti i contratti pubblici. Non conta che la commessa sia stata affidata con gara o sia stata assegnata in via diretta. Neppure che la procedura di assegnazione sia stata o meno preceduta da un bando. Anzi devono essere ben visibili sul web anche tutte le informazioni rilevanti sugli appalti attribuiti in deroga, rispetto alle procedure ordinarie. L'avvenuta pubblicazione deve essere poi segnalata all'Autorità Anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Sanzioni salate per le inadempienze: il funzionario individuato dall'amministrazione come responsabile della trasparenza rischia multe fino a 25.822 euro.

Con la delibera n. 39/2016 diffusa il 29 gennaio il presidente dell'Anac Raffaele Cantone ha aggiornato e chiarito nel dettaglio i paletti che le amministrazioni devono seguire nella pubblicazione dei dati sugli appalti imposta dalla legge Severino (legge 190/2012). Rispetto alla precedente delibera (pubblicata nel 2013 ai tempi della vecchia Avcp), che questo nuovo provvedimento sostituisce integralmente, vanno segnalate alcune novità di rilievo.

Innanzitutto viene chiarito l'obbligo di pubblicazione dei dati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web dell'amministrazione in una sotto-sezione di primo livello denominata «Bandi di gara e Contratti». I dati vanno pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno in tabelle riassuntive e in formato aperto («.xml») e liberamente scaricabile. Devono essere conservati in questa sezione per almeno cinque anni e comunque fino alla fine del contratto. I dati devono riguardare gli appalti promossi nell'anno precedente «anche se in pendenza di aggiudicazione» e anche quelli in corso di esecuzione nel periodo considerato o che nello stesso periodo «hanno subito modifiche e/o aggiornamenti».

Nel merito, la delibera contiene una tabella esemplificativa delle informazioni da pubblicare. Oltre all'oggetto dell'appalto va pubblicato il tipo di procedura scelta, anche in se in deroga alle procedure ordinarie e l'elenco di tutti i partecipanti e il nome dell'aggiudicatario. Quanto agli importi vanno indicati quelli di aggiudicazione «al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'Iva». Inoltre andrà anche pubblicato l'importo delle somme liquidate anno per anno fino alla conclusione del contratto. Importanti anche le indicazioni sui tempi , con l'indicazione della data di fine lavori prevista o, nel caso, conseguita.

Garante della pubblicazione dei dati e della sua trasmissione (tramite Pec) all'Anac è il responsabile per la trasparenza nominato dall'amministrazione. Ruolo magari prestigioso, ma sicuramente "rischioso". In caso di inadempienze c'è il pericolo di incappare le multe previste dal codice dei contratti pubblici (articolo 6, comma 11) che possono arrivare fino a 25.822 euro.

La delibera Anac n. 39/2016

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