Appalti

Dal 18 aprile in vigore il modello unico Ue per i requisiti delle imprese: guida alla compilazione

di Laura Savelli

Tutto pronto per il collaudo del documento di gara di unico europeo. Lo scorso 5 gennaio, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/7, che stabilisce il modello di formulario per il Dgue (Allegato 2) e detta le istruzioni per il suo utilizzo (Allegato 1), programmato dall'articolo 1 del provvedimento a far data dall'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2014/24/UE e, al più tardi, dal 18 aprile prossimo.

Come anticipato nelle stesse istruzioni, gli Stati membri avranno però la facoltà di adottare linee guida sull'utilizzo del Dgue, per specificare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione ai motivi di esclusione, o per stabilire che il modello autodichiarativo venga adoperato anche nell'ambito di procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali delle direttive 2014/24/Ue (appalti) o 2014/25/Ue (settori speciali), come in caso di gare di importo inferiore alle soglie comunitarie.
In realtà, sotto tale profilo, il disegno di legge delega in via di approvazione contiene, tra i criteri di recepimento della nuova disciplina comunitaria, la «previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (Dgue) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti» (cfr. articolo 1, comma 1, lettera aa) della delega). Ma, da questo punto di vista, appare con tutta evidenza che il legislatore della delega sembra essersi spinto ben oltre la possibilità riconosciuta dalla Commissione europea di adottare semplici linee-guida di chiarimento nell'utilizzo del Dgue, concedendo al Governo l'opzione di scelta in favore di uno strumento diverso dal documento di gara unico europeo, e prestando così il fianco sin da subito a possibili conflitti normativi, oltre che operativi.

CHE COS'È IL DGUE
Tecnicamente, il Dgue (clicca qui per scaricare il modello) non rappresenta una novità assoluta per il nostro ordinamento, dal momento che consiste in un'autodichiarazione dell'operatore economico - resa in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - di non trovarsi nelle possibili situazioni di esclusione dalla procedura, di soddisfare i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati dall'amministrazione al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare alla gara (cfr. articolo 59 della direttiva 2014/24/Ue). In altri termini, non rappresenta altro che un modello autodichiarativo sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, destinato a sostituire i moduli predisposti dalle amministrazioni per la partecipazione ad ogni singola gara.

Tuttavia, a differenza dello stato attuale, l'impresa dovrà fornire, mediante la compilazione del documento, anche ulteriori dati in aggiunta alle informazioni tradizionali. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/24/Ue, il concorrente dovrà indicare anche l'autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale la P.a. potrà acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dall'impresa, oltre a includere una dichiarazione formale dello stesso operatore economico che attesti di essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari. Inoltre, nel caso che la Pa possa ottenere i riscontri direttamente accedendo ad una banca-dati, il documento di gara unico europeo dovrà riportare anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando ad esempio l'indirizzo web della banca-dati, i dati di individuazione del concorrente ed, eventualmente, la dichiarazione di consenso.

Sennonché, anche sotto tale profilo, bisognerà verificare la compatibilità dell'utilizzo del Dgue con l'attuale sistema di verifica dei requisiti basato su Avcpass, che sarà soggetto a revisione con la riscrittura del nuovo Codice dei contratti. Nel disegno di legge delega, è infatti prevista anche una «semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema Avcpass». Pertanto, partendo dal presupposto che la verifica dei requisiti continuerà ad essere svolta mediante un polo unico di gestione dei dati, è ipotizzabile che i concorrenti non potranno far altro che indicare nel Dgue la stessa fonte di accertamento per ciascun requisito dichiarato.

Nell'attesa delle future decisioni del legislatore delegato, le istruzioni messe a disposizione dalla Commissione europea contengono le seguenti precisazioni sull'utilizzo del Dgue: naturalmente, tale documento dovrà accompagnare sia l'offerta, in caso di procedure aperte, sia la domanda di partecipazione nei diversi casi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi piuttosto che nei nuovi partenariati per l'innovazione. Mentre, per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, le istruzioni precisano che la richiesta di un Dgue potrebbe costituire un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna:
1) quando può esservi un solo partecipante già noto;
2) nei casi di affidamento motivato da ragioni di urgenza;
3) in considerazione delle caratteristiche peculiari di una transazione per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime.

Confermata poi la regola generale delle autodichiarazioni: l'impresa può essere esclusa dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il Dgue o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, oppure se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Come già anticipato dall'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/Ue, il Dgue sarà fornito esclusivamente in forma elettronica. Ma, le istruzioni della Commissione europea precisano, in conformità all'articolo 90, paragrafo 3, della stessa direttiva, che l'applicazione di tale disposizione potrà essere rinviata fino al 18 aprile 2018. In altri termini, ciò significa che le due versioni del Dgue, quella interamente elettronica e quella su carta, potranno coesistere fino a tale data.

Il documento di gara unico europeo potrà essere compilato avvalendosi del servizio Dgue messo gratuitamente a disposizione da parte della Commissione in favore delle amministrazioni, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di tutte le altre parti interessate. Questo servizio permetterà in particolar modo agli operatori economici di compilare il Dgue in forma elettronica, in caso di procedure che ammettono l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenere una versione cartacea da trasmettere alla Pa mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, nei diversi casi di procedure per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato al 18 aprile 2018.
Il servizio Dgue sarà disponibile a questo link , anche se rappresenta una versione preliminare ancora in lavorazione. Come annunciato dalle stesse istruzioni, il link alla versione completa sarà infatti divulgato non appena questa sarà pronta.

Ad ogni modo, il Dgue sarà strutturato in sei parti, la prima delle quali dovrà contenere innanzi tutto le informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o sull'ente aggiudicatore che bandisce la gara, vale a dire identità del committente, tipologia e descrizione dell'appalto, oltre che numero di riferimento della gara.

A tal riguardo - chiariscono le istruzioni della Commissione - le informazioni richieste dalla Parte I saranno acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ma, ciò sarà possibile solo se l'amministrazione aggiudicatrice avrà utilizzato il servizio Dgue per generare e compilare il documento di gara unico europeo. Mentre, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, la stazione appaltante dovrà compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. In caso contrario, vale a dire in caso di mancato utilizzo del servizio Dgue da parte dell'amministrazione, tali dati dovranno essere inseriti direttamente dall'operatore economico.
La compilazione di tutte le rimanenti parti del Dgue spetta invece al concorrente, a cominciare dalla Parte II, contenente le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sul suo affidamento sulle capacità di altri soggetti e sul ricorso al subappalto.

Segue poi la Parte III, con la quale il concorrente autodichiara l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. Pertanto, in questa Parte del Dgue, sono contenute quattro sezioni: le prime due, riferite ai motivi di esclusione a recepimento obbligatorio e, quindi, alla insussistenza di condanne penali per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, e lavoro minorile, e all'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte o contributi previdenziali; la terza, rivolta invece ai motivi di esclusione a recepimento facoltativo, vale a dire a motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; la quarta, infine, dedicata ad altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale.

Nella successiva Parte IV, sono contenuti gli spazi per l'autodichiarazione dei criteri di selezione, vale a dire sul possesso dei requisiti di idoneità, cioè dell'iscrizione in un registro professionale o commerciale, della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, piuttosto che della certificazione che attesti il rispetto delle norme di garanzia della qualità o di gestione ambientale. Come si può notare dal modello fornito dalla Commissione, questa parte del Dgue si presenta in maniera molto dettagliata soprattutto per quanto riguarda l'indicazione dei singoli requisiti che compongono le capacità tecniche ed economiche dell'impresa e che, nel sistema di qualificazione italiano, contribuiscono al rilascio delle attestazioni Soa. Quindi, ad una prima lettura, potrebbe sembrare che questa impostazione richieda ai concorrenti di autodichiarare le singole referenze che hanno consentito di ottenere l'attestato di qualificazione. Ma - come specificato nello stesso modello - l'operatore economico dovrà fornire tali informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono richiesti dalla Pa nell'avviso o nel bando di gara; ma, soprattutto, le istruzioni della Commissione precisano che, relativamente ai dati richiesti in tale sezione del Dgue, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE consente all'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato (come, appunto, l'attestazione Soa) di presentare all'amministrazione il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o dall'organismo di certificazione competente.

Alla Parte V, è riservata invece l'autodichiarazione dell'impresa che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla Pa per limitare il numero dei candidati. Pertanto, si tratta di una sezione del Dgue che dovrà essere compilata solo in caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione e dialoghi competitivi, oltre che nei nuovi sistemi di contrattazione che saranno introdotti nel nostro ordinamento a seguito del recepimento, ossia nei partenariati per l'innovazione.
Infine, a chiusura del Dgue, è stata posta una Parte VI, con la quale il dichiarante si assume, in primo luogo, la responsabilità della veridicità delle informazioni rese, nella consapevolezza delle conseguenze di una grave falsità nelle dichiarazioni; e, in secondo luogo, attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, fermo restando che tale ultima attestazione non dovrà essere sottoscritta nel caso in cui la Pa abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione accedendo direttamente ad una banca dati nazionale, come già accade allo stato attuale e probabilmente riaccadrà a seguito della riscrittura del nuovo Codice dei contratti.

Ultime istruzioni che, anche in questo caso, non rivelano tuttavia nulla di nuovo sulle modalità di compilazione del modello autodichiarativo: l'impresa che partecipa per proprio conto, e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, dovrà compilare un solo Dgue; mentre, in caso di affidamento sulle capacità di uno o più soggetti, l'impresa dovrà assicurarsi che l'amministrazione riceva, insieme alla propria autodichiarazione, un Dgue distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, dovrà essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un Dgue distinto contenente le informazioni richieste.

Il modello di gara unico europeo

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