Appalti

Appalti, il decreto Milleproroghe «dimentica» offerte anomale e mancati pagamenti Pa

di Mauro Salerno

Stop all'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti tra 1 e 5,2 milioni (tra 100mile e 209mila euro per servizi e forniture). Addio anche alla possibilità di fermare i lavori in caso di mancati pagamenti pari al 15% dell'appalto. Sono gli effetti di due "dimenticanze" del decreto legge Milleproroghe, varato dal Governo poco prima di Natale e andato in Gazzetta lo scorso 30 dicembre, che pure non ha mancato di prorogare molte altre misure di semplificazione legate al mondo degli appalti: dall'anticipazione del 20% del prezzo nei lavori pubblici alla qualificazione semplificata per i general contractor.

Il provvedimento (Dl 210/2015) è appena sbarcato in Parlamento dove dovrà essere convertito in legge entro la fine di febbraio (60 giorni dalla pubblicazione) e dove potranno ovviamente essere presentate proposte di modifica che includano anche le proroghe delle misure scadute a fine anno e non prorogate in prima battuta dal Governo. A esaminare per prima il decreto sarà la Camera, nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Offerte anomale
In assenza di un intervento parlamentare è destinata a cadere la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare la regola dell'esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare per opere pubbliche di importo compreso tra 1 e 5,22 milioni di euro (la nuova soglia comunitaria entrata in vigore dal primo gennaio). Lo stesso principio opera (e dunque cade) anche per le gare relative ai servizi di progettazione e alle forniture di importo compreso tra centomila e 209mila euro. Entrambe queste possibilità - previste dall'articolo 253, comma 20-bis, del codice degli appalti - erano infatti applicabili fino al 31 dicembre 2015 e non sono state prorogate.

Per le gare pubblicate dopo il primo gennaio cade dunque questa semplificazione introdotta la prima volta dal decreto sviluppo del 2011 (Dl 70/2011) e poi prorogata dal decreto Fare (Dl 69/2013) varato dal governo Letta (ministro Maurizio Lupi). La possibilità di escludere automaticamente le offerte anomale, senza dunque essere costretti a valutare la congruità delle proposte sulla base dei giustificativi delle imprese, rimane soltanto per le micro-gare (lavori pubblici sotto al milione, servizi e forniture inferiori a centomila euro). La mancata proroga non infatti alcune effetto sulla norma ad hoc per le piccole gare (articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del Dlgs 163/2006, introdotti nel 2008 con il terzo decreto correttivo al codice degli appalti).

Interruzione lavori per mancati pagamenti
È scaduta il 31 dicembre anche la possibilità per le imprese di interrompere i lavori in caso di mancati pagamenti pari al 15% dell'importo del contratto. Questa opzione, prevista dall'articolo 253, comma 23 -bis del codice, era stata introdotta due anni fa con il decreto 35/2013 relativo ai debiti delle pubbliche amministrazioni. Una misura chiesta a gran voce dai costruttori allora alle prese con la crisi dei mancati pagamenti degli enti locali stretti tra crisi di liquidità e vincoli di bilancio imposti dal patto di stabilità.

La mancata proroga di questa norma non cancella però la possibilità per le imprese di invocare «l'eccezione di inadempimento» prevista dall'articolo 1460 del codice civile per bloccare il cantiere in caso di mancato pagamento dei lavori. La possibilità resta, ma diventa possibile attivarla solo quando i mancati pagamenti raggiungono il 25% del valore contrattuale (soglia prevista dall'articolo 133 del codice appalti) e non più alla soglia più favorevole per i costruttori del 15 per cento.

Il testo del decreto Milleproroghe (Dl 210/2015) pubblicato in Gazzetta

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