Appalti

Riforma appalti/1. Dai tecnici del Senato dubbi su denunce obbligatorie, avvalimento e premi in gara

di Mauro Salerno

Attenzione all'obbligo di denuncia per le imprese vittime di estorsione o corruzione e alle restrizioni sull'avvalimento. Sono due punti della delega appalti che i tecnici del Senato chiedono di chiarire, prima dell'approvazione finale del provvedimento ora all'esame della commissione Lavori pubblici del Senato. Altri dubbi riguardano i riferimenti alla «contabilità esecutiva» e la possibilità di premiare le offerte delle imprese che si impegnano a utilizzare mandopera locale o già impiegata nell'appalto.

Obbligo di denuncia
Il punto 5 della lettera q) della delega affida all'Anac il compito di mettere in piedi un sistema mirato a premiare (o al contrario a sanzionare) le imprese titolari di appalti pubblici che denunciano richieste estorsive o fatti di corruzione. Il sistema dovrà riguardare anche subappaltatori e fornitori. Il punto contestato dai tecnici di Palazzo Madama, nel dossier che accompagna il provvedimento, riguarda la previsione dell'obbligo di denuncia. «Si ricorda - si legge nel dossier - che nell'ordinamento non vige un obbligo generalizzato di denunciare i reati». L'obbligo riguarda casi specifici ben individuati. «La norma di delega, dunque, pare prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese titolari di appalti pubblici. Peraltro, ragioni sistematiche inducono a ipotizzare che anche la violazione di tale obbligo di denuncia debba essere penalmente sanzionata». Dunque non basterebbe soltanto il potere di sanzione affidato all'Anticorruzione. «In considerazione di quanto precedentemente rilevato - è la conclusione -, andrebbe, pertanto, valutato se fare riferimento alla "denuncia obbligatoria"»,

Avvalimento
I tecnici chiedono poi di chiarire l'aspetto dell'avvalimento (lettera zz) poiché «rispetto alla disciplina europea che consente agli operatori economici di fare affidamento sulla capacità economica e finanziaria e sulle capacità tecniche e professionali di altri soggetti», il criterio contenuto nel Ddl delega appalti «prevede che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale». Una restrizione che potrebbe essere contestata da Bruxelles.

Nello specifico, il criterio direttivo contenuto nella delega, prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento nel rispetto dei princìpi dell'Ue e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara.

Il principio, inoltre, rafforza gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria; l'effettivo impiego delle risorse stesse nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata, prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare.

Premi in gara
A rischio di obiezioni Ue anche la misura destinata a premiare le imprese che in caso di aggiudicazione si impegnano a utilizzare manodopera locale o personale già impiegato nello stesso appalto (lettera ddd). In sede di europea è stato più volte chiarito che l'attribuzione dei punteggi alle offerte deve essere legata ad aspetti che riguardano l'oggetto specifico dell'appalto e non l'organizzazione aziendale (esempio certificazioni di qualità). E i tecnici segnalano che nel Considerando 97 della direttiva appalti (24/2014) si specifica che «la condizione di un collegamento con l'oggetto dell'appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'acquisto. Le amministrazioni aggiudicatici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale».

Contabilità e linee guida
Altre segnalazioni riguardano poi la richiesta di chiarire l'oggetto della «contabilità esecutiva» prevista alla lettera mm) della delega e l'opportunità di prevedere un termine di emanazione delle linee guida chiamate a sostituire l'attuale regolamento appalti «di cui il decreto di riordini prevede espressamente l'abrogazione».

Difficile però che le indicazioni dei tecnici, per quanto argomentate, vengano alla fine recepite. Il testo corre verso l'approvazione finale. Ulteriori modifiche imporrebbero il ritorno del disegno di legge a Montecitorio dopo la terza lettura in corso al Senato, con un allungamento dei tempi che complicherebbe oltremisura la possibilità di recepire le direttive, approvando la riforma, entro il termine del 18 aprile 2016.

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