Appalti

Alt di Cantone alle proroghe degli appalti: illegittime e causa di danno erariale

di Massimo Frontera

L’Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone sferra l’attacco a un’ampia sacca di elusione del codice di contratti: le proroghe e i rinnovi dei contratti esistenti. Se fatte ad arte, le proroghe con motivazioni “tecniche” consentono di ottenere il doppio inscindibile risultato di evitare di mettere nuovamente in gara l’oggetto dell’appalto e di assegnare un privilegio all’originaria impresa aggiudicataria.
La patologia del fenomeno emerge dal bilancio dell’indagine condotta su 39 stazioni appaltanti regionali di ambito sanitario e in particolare su 78 contratti nei settori di lavanolo, pulizie e ristorazione. La sintesi dell’analisi e la reprimenda di Cantone si leggono sul comunicato del presidente dell’Anac del 4 novembre, depositato presso la segreteria del consiglio il 18 novembre).

L ’anomalia delle proroghe (che raddoppiano la durata dei contratti)
Ebbene, dall’indagine, riferita a 78 contratti più volte prorogati, emerge che le proroghe hanno uno spettro che va da 9 a 72 mesi, con una durata media di 36 mesi. Dei 78 contratti solo 35 prevedevano opzioni di rinnovo - da 9 a 48 mesi per una media di 30 mesi - «pari all'85% della durata media dei contratti originari, con opzioni di durata che oscilla dal 33% a 150% della durata contrattuale originaria».
Complessivamente, le proroghe dei contratti hanno sommato 5.694 mesi, «che rappresentano ben il 203% delle durate originarie (2.804 mesi) e il 149% delle durate originarie incrementate dalle opzioni previste (3.827 mesi)».
Nel documento dell’Anac si legge: «Sul già sorprendente dato medio di 73 mesi di proroghe “tecniche”, pari a poco più di 6 anni, spiccano i casi limite; in ben 18 casi è stata superata la percentuale del 300% (da un contratto di durata di 36 mesi prorogato per altri 112 mesi, pari al 311%, al caso estremo di un contratto di 12 mesi prorogato per ben 158 mesi pari a più di 13 volte la durata originaria)».

Le motivazioni «tecniche»
Dal momento che il codice dei contratti vieta il rinnovo automatico dei contratti, le proroghe vengono giustificate di volta in volta dall’ente, imputando la decisione a varie cause «tecniche». Nel 70% dei casi le proroghe sono riconducibili «alla difficoltà delle stazioni appaltanti di predisporre gli atti di gara e a svolgere le gare garantendo il corretto avvicendamento degli affidatari». Un altro motivo è il mutamenti del quadro normativo sia nazionale (1%) e regionale (8%). «Significativa - aggiunge l’Anac - è la percentuale dell'8% dei casi di proroga tecnica imputabili ad una sorta di cortocircuito determinato dalla regolazione regionale che impedisce nuove gare agli enti, ma al contempo le centrali di acquisto avviano e completano con forti ritardi le gare di loro competenza». Del tutto residuale (1%) la causa legata a cause giudiziarie sull’appalto.

L’incapacità programmatoria dell’amministrazione
L’analisi dell’Anac è molto dura sulla principale causa delle proroghe, che viene utilizzata «come ammortizzatore pluriennale di inefficienze». Non solo la pubblica amministrazione evidenzia la sua incapacità nella programmazione ma in molti casi si rende protagonista di vera e propria ignavia, favorita dalla totale assenza di responsabilità e conseguenze legate ai mancati risultati. «Nel campione analizzato - si legge - non è raro il caso di concessione di proroghe tecniche in cui la procedura per l'affidamento del servizio non ha avuto alcun inizio. La redazione degli atti di gara appare infatti preceduta da complesse attività volte a definire gli esatti contenuti delle prestazioni oggetto della gara. Alla definizione di tali contenuti partecipano spesso una pluralità di soggetti e di uffici con procedure e tempistiche che possono descriversi come “deresponsabilizzati” rispetto all'esigenza di una definizione entro tempi determinati».

Cantone: proroghe illegittime, distorsive della concorrenza e causa di danno erariale
Infine, l’affondo di Cantone sulla illegittimità della prassi delle proroghe: «Quanto sopra evidenziato sull'uso improprio delle proroghe - conclude Cantone -, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato».

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