Appalti

Terre da scavo, pronto il decreto di riordino: sarà sottoposto a consultazione

di P.Fi.

La gestione delle terre e rocce di scavo si avvia a profondi cambiamenti e inaugura il percorso della consultazione pubblica per l’approdo della legislazione tecnica in materia ambientale. Già nel Consiglio dei ministri di domani potrebbero, infatti, essere vagliati i 31 articoli e gli 8 allegati che compongono lo schema di Dpr, i quali dopo il via libera governativo dovranno essere sottoposti alla consultazione pubblica di 30 giorni prevista nell’articolo 8, comma 1bis, del Dl 133/2014 (legge 164/14).

Nei successivi 30 giorni il Minambiente pubblicherà eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Lo schema si avvia a ridisegnare la disciplina in materia di terre e rocce di scavo ed è stato predisposto sulla base della delega conferita dal Parlamento al Governo dal citato articolo 8.

Nella relazione illustrativa si legge che il Dpr «si propone di semplificare l’intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente».

Lo schema si presenta però come un provvedimento ricco di ombre e con alcune luci. Fra le ombre si pone l’articolo 1 che amplia surrettiziamente il campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Infatti, il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce come previsto dalla normativa Ue e dall’articolo 185, comma 1, lett. c)del Dlgs 152/06, configura l’ipotesi di materiali esclusi totalmente dall’ambito dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura e provenienza. Ora lo schema, se provenienti da piccoli cantieri li conduce tra i sottoprodotti; pertanto, dovranno seguirne le prescrizioni; il che, invece, non è richiesto né dal “Codice ambientale” né dalle norme Ue.

Inoltre, il testo evidenzia problematiche che in parte ripropongono gli affanni pregressi e ne aggiungono altri. Si pensa immediatamente ai materiali di riporto che ora sono ridefiniti, ma senza alcuna citazione dell’articolo 3, del Dl 2/12 (norma di rango superiore al Dpr) che finora li ha identificati. Inoltre, il testo reintroduce il limite massimo “del 20% in massa” dei materiali di origine antropica: si tratta di un criterio di calcolo che non è realizzabile, soprattutto se riferito ad uno scavo in banco che ha caratteristiche di eterogeneità, dovute proprio alla natura del suolo. L'articolo 21 non semplifica, inoltre, la normativa attuale, ma la complica, poiché le comunicazioni diventano dichiarazioni sostitutive di atto notorio; i termini per la presentazione di modifiche al piano di utilizzo sono ridotti da 30 a 15 giorni.

Tra le note positive, si segnala l'eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all'autorità per ogni trasporto di terre e rocce qualificate sottoprodotti (allegato VI, Dm 161/2012). Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni e qualificate sottoprodotti è previsto che il proponente, dopo 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo possa gestirle nel rispetto del piano purché rispetti alcuni requisiti (articolo 9). Si elimina così la preventiva approvazione del piano modificato. Ora inizieranno a decorrere i termini (30 giorni per l'invio di comunicazione e di lì, i 30 giorni per le eventuali controdeduzioni ministeriali alle osservazioni pervenute.

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